Violazioni in materia di riposo giornaliero e settimanale e cumulo giuridico

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 76 del 19 ottobre 2009, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla possibilità di applicare alle violazioni riguardanti la disciplina del riposo giornaliero e settimanale contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003, le disposizioni dell’art. 8, comma 1, Legge n. 689/1981.

 

 La risposta in sintesi:

 

"... Ciò posto, occorre ora chiarire se, sulla scorta della precisazione contenuta nella circolare n. 8/2005 al punto 15 di questo Ministero, ovvero “fermo restando quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, Legge n. 689/1981”, nel caso di violazione degli artt. 7 e/o 9 del D.Lgs. n. 66/2003 come conseguenza di una unica azione o omissione da parte del datore di lavoro, sia possibile considerare tale condotta nel termine di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) di illeciti amministrativi e, quindi, applicare la sanzione quantificabile secondo il criterio del cumulo giuridico disciplinata dal citato art. 8 della Legge n. 689/1981.
A tal proposito, questo Ministero è intervenuto con la circ. n. 81/1987 precisando che l’applicazione del cumulo giuridico di sanzioni deve ritenersi preclusa all’ispettore del lavoro poiché “essa richiede delicate ed ampie potestà discrezionali che possono essere esercitate solo” dall’Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17, Legge n. 689/1981.
Pertanto nella fase procedimentale di contestazione/notificazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 14 Legge citata, gli organi ispettivi possono esclusivamente quantificare la sanzione ai sensi dell’art. 16, Legge n. 689/1981in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”.
Da ciò consegue che l’inciso della circolare n. 8/2005 non va interpretato nel senso di consentire l’applicazione dell’art. 8, comma 1, Legge n. 689/1981 – e quindi del cumulo giuridico – in sede di accertamento/contestazione degli illeciti di cui agli artt. 7 e 9 del D.L.vo n. 66/2003, ma nel senso di ammettere, mediante il successivo provvedimento di ordinanza ingiunzione, la rideterminazione dell’importo sanzionatorio, già quantificato ai sensi dell’art. 16, Legge n. 689/1981, a condizione che dagli atti istruttori emergano elementi atti a configurare l’unicità della condotta illecita a fronte della pluralità di violazioni. A tale riguardo – con riferimento alla fase ispettiva – si richiama il dovere, per gli ispettori, di fornire al Direttore gli elementi utili per evidenziare tale unicità d'azione.".
 

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L'interpello

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