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Interpello del Ministero del Lavoro
Interpreti e traduttori di scuola di lingua – lavoro intermittente
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 31 del 19 novembre 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione alle figure dell’interprete e del traduttore che espletano la propria attività presso scuole o istituti di lingua.
In particolare, l’istante chiede se le suddette categorie professionali possano essere assimilate a quella degli “interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo”, contemplata al n. 38 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, così come richiamata dall’art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.M. 23 ottobre 2004 di questo Ministero.
La risposta in sintesi:
"...Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, non sembra 
possibile operare una equiparazione della figura dell’interprete/traduttore 
impiegato presso scuole o istituti di lingua a quella di cui al n. 38 della 
tabella citata.  
	  
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Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura 
intermittente anche in tali ambiti laddove il lavoratore sia in possesso dei 
requisiti anagrafici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003 o qualora sia 
previsto dalla disciplina collettiva di settore.".