Alternanza nell'assistenza a disabili – accertamento provvisorio della situazione di handicap

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 32 del 9 agosto 2011, ha risposto ad un quesito dell'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), in merito alla corretta interpretazione della disciplina relativa al referente unico per l’assistenza alla persona in situazione di handicap grave, disciplinata dall’art. 33 della L. n. 104/1992 come da ultimo modificato dall’art. 24, comma 1 lett. a), della L. n. 183/2010.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...Peraltro, in virtù delle osservazioni innanzi svolte, nonostante il disabile assuma il domicilio anche solo per un determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, sarà necessario che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l’istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza. Ciò in quanto i permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992, come modificato dall’art. 24, L. n. 183/2010, possono essere riconosciuti esclusivamente ad un unico soggetto per ciascun disabile senza che sia possibile stabilire preventivamente che, rispetto ad un determinato arco temporale, siano più d’uno i soggetti che usufruiranno dei permessi in questione.
Per quanto concerne, invece, la problematica afferente all’accertamento della situazione di handicap, appare opportuno delineare il quadro normativo, al fine di individuare la disciplina applicabile.
Si ricorda che condizione necessaria ai fini della concessione dei su indicati permessi è la sussistenza di una situazione di handicap grave della persona affetta da disabilità, che deve essere accertata da una apposita commissione medica ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/1992.
Nell’ipotesi in cui quest’ultima “non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall’art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato” (cfr. circc. INPS nn. 32/2006 e 53/2008).

L’accertamento in questione, è pertanto, di carattere provvisorio, in quanto esplica i suoi effetti fino all’emissione dell’accertamento definitivo ad opera della commissione che deve, in ogni caso, pronunciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Al riguardo, si evidenzia che anche le circolari INPS n. 53/2008 e n. 32/2006 chiariscono che il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda presentata alla citata commissione ed una dichiarazione liberatoria con la quale ci si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.
Nell’ipotesi in cui, pur dopo i centottanta giorni previsti per la pronuncia, la commissione medica di cui all’art. 4 della L. n. 104/1992 non riconosca la sussistenza della situazione di
handicap grave, appare infatti possibile sostenere che l’INPS sia legittimato a richiedere al dipendente la restituzione di quanto fruito a titolo di permesso, trattandosi di una prestazione non dovuta e, pertanto, indebita (v. INPS circ. n. 45/2011). In altri termini, in caso di pronuncia definitiva da parte della competente commissione che non convalidi lo stato di handicap in situazione di gravità, saranno considerati indebiti i permessi fruiti sulla base della certificazione provvisoria sin dal primo giorno dalla presentazione della domanda.".

 

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L'interpello

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