Conciliazione presso le Commissioni di certificazione costituite presso le Università
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 34 del 9 agosto 2011, ha 
risposto ad un quesito dell'Università degli Studi - Roma Tre, in merito alla 
corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 31, comma 13, 
L. n. 
183/2010, con particolare riferimento alla modalità di svolgimento delle
conciliazioni presso le Commissioni di certificazione costituite presso le 
Università.
In particolare, l’istante chiede se la conciliazione che il 
citato art. 31 affidata alle Commissioni di certificazione universitarie:
- 
può prevedere una procedura diversa da quella stabilita dall’art. 410 c.p.c. per 
il tentativo di conciliazione esperito presso le Direzioni provinciali del 
lavoro;
- è sottoposta agli stessi criteri di competenza territoriale 
previsti dal Legislatore per l’attività di certificazione. In particolare, si 
chiede se sia corretto ritenere che i medesimi criteri di cui agli artt. 76 e 
77, D.Lgs. n. 276/2003, siano validi anche ai fini della funzione conciliativa 
svolta da tali Commissioni.
La risposta in sintesi:
"...Ciò premesso, l’espresso richiamo 
della citata norma all’art. 410 c.p.c. sembra riferirsi anzitutto alle materie 
che possono essere oggetto del tentativo di conciliazione (e, dunque, i rapporti 
di cui all’art 409 c.p.c.) ed agli effetti interruttivi e sospensivi che la 
presentazione della domanda di conciliazione produce sulla decorrenza dei 
termini di prescrizione e di decadenza.
Non può inoltre escludersi che il 
richiamo all’art. 410 c.p.c. determini altresì l’estensione alle Commissioni 
universitari delle modalità operative che le Commissioni di conciliazione
operanti presso le Direzioni provinciali del lavoro sono tenute a seguire. 
Più in particolare sembra potersi sostenere 
che alle conciliazioni svolte presso Commissioni di certificazione costituite 
presso le Università si applichi, ad esempio, la normativa concernente i termini 
previsti per il deposito di eventuali memorie (cfr. art. 31, comma 7, L. cit.), 
con esclusione invece della disciplina di carattere “strutturale”, concernente 
ad esempio la composizione della Commissione (cfr. art 31, comma 3, 
L. n. 
183/2010), la quale non può non avere una specificità legata al diverso contesto 
in cui le stessa opera.
La scelta del Legislatore di demandare anche alle 
Commissioni di certificazione universitarie la possibilità di svolgere tentativi 
di conciliazione non può infatti prescindere dalla necessaria uniformità di 
procedure tra i diversi organismi abilitati a conciliare, uniformità che si 
traduce in una maggior semplificazione a vantaggio di chi intende esperire un 
tentativo di conciliazione.
Diverse argomentazioni devono invece sostenersi 
con riferimento al secondo quesito, concernente eventuali limiti di competenza 
territoriale per le Commissioni di certificazioni universitarie, limiti del 
resto non previsti dal Legislatore.
Sul punto occorre peraltro ricordare che 
l’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003 dispone espressamente che “le parti stesse devono 
rivolgersi alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una 
sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore” esclusivamente 
nell’ipotesi in cui si intenda dare avvio alla procedura di certificazione 
presso le Commissioni di cui all’art. 76, comma 1, lettera b) e, pertanto, 
esclusivamente laddove ci si rivolga alle commissioni abilitate alla 
certificazione istituite presso le Direzioni provinciali e le Province.
Ne 
consegue che, laddove le parti si rivolgano alle Commissioni istituite presso le 
Università al fine di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 
410 c.p.c. – così come per la procedura di certificazione dei contratti – non si 
è tenuti al rispetto di particolari limiti territoriali.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it