Presentazione DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 10 del 20 febbraio 2009, ha risposto ad un quesito dell’Università degli Studi di Sassari, in merito alla sussistenza dell’obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nell’ambito delle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori previste e disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture).

 

La risposta in sintesi:

 

".... si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.
Rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all’amministrazione diretta, attraverso la quale le acquisizioni “sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione (…)”.

 

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L'interpello

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