Riposi giornalieri del personale dipendente dalle aziende del settore Vigilanza Privata

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 20 del 20 marzo 2009, ha risposto ad un quesito dell'Unione Generale del Lavoro (UGL), in merito alla disciplina applicabile in materia di riposi giornalieri del personale dipendente dalle aziende del settore Vigilanza Privata alla luce delle recenti modifiche apportate alle disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003.
 

La risposta in sintesi:

 

".... L’articolo 41, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, ha modificato il testo dell’articolo 2, del D.Lgs. n. 66/2003, concernente il campo di applicazione della disciplina contenuta nello stesso Decreto n. 66.
In particolare, il nuovo comma 3, che elenca i lavoratori esclusi da tale disciplina, stabilisce che “le disposizioni del presente decreto non si applicano (…) al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata”.

Gli addetti ai servizi di vigilanza privata sono dunque sottratti al campo di applicazione della disciplina dell’orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003, ivi compresa la disciplina dei riposi giornalieri dettata dall’art. 7 del Decreto.

Va inoltre segnalato che in materia di riposi giornalieri non si rinviene alcuna altra norma di legge applicabile a tali lavoratori, atteso che l’art. 7 del D.Lgs. n. 66 ha rappresentato una assoluta novità nel nostro ordinamento. Gli unici vincoli alla durata dei riposi che devono intervallare due prestazioni di lavoro potranno, pertanto, essere dedotti dalla contrattazione collettiva applicabile.”.
 

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L'interpello

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