Computo dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24 del 20 marzo 2009, ha risposto ad un quesito dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), in merito al computo dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi negli enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi della Legge n. 68/1999.
 

La risposta in sintesi:

 

".... In virtù del provvedimento che colloca i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi nell’area dirigenziale, deve ritenersi corretta l’esclusione di tale personale dalla base di computo della quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili. Infatti l’art. 4 della L. n. 68/1999, recante i “criteri di computo della quota di riserva”, esclude dal novero dei soggetti computabili, tra l’altro, proprio “i dirigenti”, a cui vanno dunque equiparati i soggetti che, in virtù di tali specifici provvedimenti, svolgono le relative funzioni. Detta equiparazione, evidentemente, anche ai fini del collocamento obbligatorio, non può tuttavia prescindere dalle disposizioni del successivo art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, laddove si rinvia al “regolamento degli uffici e dei servizi” al fine di individuare “i limiti, i criteri e le modalità” con cui possono essere affidati gli incarichi e si prevede uno specifico trattamento economico da riservare ai soggetti in questione.”.
 

Invia la pagina ad un amico             Stampa la notizia    Chiudi la finestra

L'interpello

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it