Riposo settimanale – deroghe contrattuali

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 29 del 20 marzo 2009, ha risposto ad un quesito dell'Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi, in merito alla possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di derogare alla fruizione del riposo settimanale.
 

La risposta in sintesi:

 

".... Anzitutto appare necessario evidenziare che, in forza di quanto recentemente stabilito dal D.L. n. 112/2008, come convertito dalla L. n. 133/2008, il riposo settimanale consecutivo è “calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni”. La previsione normativa, che modifica il dettato dello stesso articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, introduce dunque una maggiore flessibilità di impiego della manodopera, rispondendo almeno in parte alle esigenze di datori di lavoro e lavoratori senza che, sul punto, sia necessario alcun intervento della contrattazione collettiva; modifica coerente non solo con le direttive europee di riferimento (93/104/CE e 2000/34/CE), ma anche con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione – ricordate anche nella recente prassi ministeriale (circ. n. 8/2005 e risposte ad interpello n. 2186/2005 e n. 29/2007) – che ha precisato come la regola del riposo settimanale possa essere derogata, mediante accordi collettivi o individuali, in caso di sussistenza di interessi apprezzabili della produzione e garantendo in ogni caso il mantenimento di una media di 6 giorni di lavoro e 1 di riposo con riferimento ad un arco temporale complessivo, in modo da non snaturare o eludere la periodicità tipica della pausa, arco temporale che la novella apportata al D.Lgs. n. 66/2003 ha fissato, appunto, in quattordici giorni.
Il D.L. n. 112/2008, come convertito dalla L. n. 133/2008, non ha invece inciso sui principi di consecutività delle ventiquattro ore di riposo e di cumulo con il riposo giornaliero sanciti dal primo comma dell’art. 9 D.Lgs. n. 66/2003 e che possono essere derogati solo nei casi indicati dal secondo comma del medesimo articolo. In particolare, con specifico riferimento all’interpello in esame, detti principi possono essere derogati da parte dei contratti collettivi a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.

Un ulteriore profilo che merita di essere chiarito riguarda la formulazione dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 nella parte in cui prevede la trasmissione degli accordi collettivi di cui al comma 2, lett. d) a questo Ministero. La formulazione in parola, infatti, non configura alcun ruolo di controllo da parte dell’Amministrazione, in quanto un siffatto potere in ordine ai contenuti del CCNL non sarebbe in linea con i principi ordinamentali, soprattutto di carattere costituzionale, in tema di autonomia della contrattazione collettiva.

Essendo escluso ogni potere di valutazione da parte del soggetto pubblico in merito ai contratti depositati, il meccanismo di cui al quinto comma dell’articolo 9 assolve unicamente la funzione, in chiave meramente ricognitiva, di un tempestivo aggiornamento del Decreto stesso, che prescinde quindi da un necessario ed esplicito atto amministrativo, avente efficacia costitutiva, volto ad operare tale integrazione.”.
 

Invia la pagina ad un amico             Stampa la notizia    Chiudi la finestra

L'interpello

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it