Min. Lavoro: interpello - agevolazioni per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo ad un quesito avanzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Parma in merito alle agevolazioni per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, si è così espresso:

"L’art. 25, comma 9 della L. n. 223/1991 stabilisce che: “per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni”. La norma condiziona, pertanto, il diritto ad usufruire delle agevolazioni ad una situazione di fatto in essere al momento dell’assunzione (lavoratore iscritto nelle liste di mobilità) e non ad eventi successivi, non prevedendo, inoltre, il venir meno del beneficio a seguito di modifica della qualifica del lavoratore. Tale eventualità attiene, infatti, al rapporto interno tra datore di lavoro e lavoratore e certamente non può rappresentare una preclusione al beneficio previdenziale anche perché, se così fosse, si realizzerebbe di fatto un trattamento sfavorevole nei confronti dei soggetti assunti dalle liste di mobilità con riferimento a possibili avanzamenti di carriera".

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L'interpello  

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