Definizione lavoratori svantaggiati
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 38 del 21 dicembre 2012, ha 
risposto ad un quesito dell'Assolavoro, in merito alla definizione di 
“lavoratori svantaggiati” di cui all’art. 2, n. 18), lett. d) e f), Reg. (CE) 
n.800/2008, richiamati dal novellato art. 20, comma 5 ter, lett. c), D.Lgs. n. 
276/2003 ai sensi del quale è possibile ricorrere alla somministrazione di 
lavoro a tempo determinato senza che debba trovare applicazione il c.d. “causalone” 
proprio in caso di utilizzo di tali lavoratori.
L’interpellante chiede in 
particolare chiarimenti sulla platea dei soggetti rientranti nella categoria:
- degli “adulti che vivono soli con una o più persone a carico” (lettera d), 
Reg. CE n. 800/2008);
- dei “membri di una minoranza nazionale all’interno di 
uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in 
termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per 
migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile” (lettera f), 
Reg. CE n. 800/2008).
La risposta in sintesi:
"...Per quanto riguarda l’individuazione 
della prima categoria di lavoratori svantaggiati, ovvero “gli adulti che vivono 
soli con una o più persone a carico”, occorre analizzare i diversi requisiti 
previsti dalla disposizione comunitaria, ovvero: la “qualità” di adulto, il 
carico familiare e la convivenza o meno con familiari a carico.
In primo 
luogo si ritiene possano definirsi “adulti” coloro che hanno superato i 25 anni 
di età, atteso che nella stessa disciplina comunitaria è invece considerato 
“giovane” colui che ha un’età compresa tra i 15 e i 25 anni.
Quanto, invece, 
alla circostanza secondo la quale gli adulti devono vivere “soli con una o più 
persone a carico”, si ritiene che la disposizione voglia riferirsi sia alla 
composizione – al
momento dell’assunzione – del nucleo familiare del soggetto 
in posizione di svantaggio, sia alla definizione di familiare “a carico”, data 
nel nostro ordinamento dall’art. 12 del T.U.I.R.
In tale prospettiva, 
pertanto, deve ritenersi applicabile la disciplina dell’art. 20, comma 5 ter, 
lett. c), D.Lgs. n. 276/2003 qualora il lavoratore, anche attraverso il 
certificato anagrafico concernente lo “stato di famiglia”, risulti il solo 
soggetto a sostenere il nucleo familiare, in quanto con una o più persone 
fiscalmente “a carico”. In alternativa al certificato anagrafico concernente lo 
stato di famiglia, il lavoratore potrà comunque presentare, al momento 
dell’assunzione, dichiarazione sostitutiva della certificazione, ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, a dimostrazione sia della composizione del 
nucleo familiare che del “carico familiare”. 
Per individuare, invece, coloro che 
appartengono alla categoria dei “membri di una minoranza nazionale all’interno 
di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie
esperienze 
in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, 
per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile” di cui alla 
lettera f), Reg. (CE) n. 800/2008, occorre riferirsi a tutte quelle minoranze 
che, sulla base di specifici provvedimenti, risultano già individuate in ragione 
dell’appartenenza linguistica.
Ci si riferisce, in particolare, alle 
minoranze “linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano” 
contemplate dall’art. 2 della L. n. 482/1999 che promuove, in attuazione 
dell’art. 6 della Costituzione, all’art. 1, comma 2, “la valorizzazione delle 
lingue e delle culture” delle popolazioni ivi individuate e che, in base a tale 
Legge, risultano ufficialmente riconosciute in Italia.
In ogni caso si 
ritiene che debba coesistere in capo al soggetto beneficiario, al momento 
dell’assunzione, oltre al requisito dell’appartenenza alla minoranza 
linguistica, dimostrabile anche con autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. n. 445/2000, anche il necessario presupposto richiesto dalla disciplina 
comunitaria secondo cui il lavoratore presenti la “necessità di consolidare le 
proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione 
professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad 
un’occupazione stabile”. 
Si ritiene in tal modo di poter compiutamente identificare i soggetti ritenuti dal Legislatore Comunitario meritevoli di tutela e di poter soddisfare le necessità insite nella disposizione della lettera f), Reg. (CE) n. 800/2008.".
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