Art. 1

L'Italia è una Repubblica Democratica, fondata sul lavoro

  Cerca
             Home     Normativa      Novità      Approfondimenti      Modelli on-line      Contratti                                  

 

 

>>> Home >  Normativa La Legge n. 133/2008 > Il Libro Unico del Lavoro

Il Libro Unico del Lavoro

 

 


  pagina aggiornata al 26 febbraio 2009      

 
 
 Ultima novità               
 
Min.Lavoro: circolare in materia sanzionatoria per violazioni del Libro Unico del Lavoro

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 23 del 30 agosto 2011, fornisce importanti chiarimenti in merito alla diffidabilità ed alla sanzionabilità delle violazioni in materia di Libro Unico del Lavoro e di prospetti paga.

 

 Legge n. 133/2008               
 
 ART. 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

 

Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.

Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.

Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

 


 

 Norme di riferimento                  

 

La Legge n. 133/2008

pubblicata sul S.O. n.196 alla GU n.195/08

Il D.M. sul Libro Unico del Lavoro

pubblicato sulla G.U. n. 192/2008

Decreto Legge n. 112/2008

 

 Circolari e note del Ministero Lavoro 

 

sanzioni per violazioni del Libro Unico del Lavoro

La pagina del Ministero dedicata al LUL

Ulteriori indicazioni per tenuta del LUL

Comunicazione per tenuta del LUL

Vademecum all'uso del Libro Unico

Chiarimenti sanzionatori sul Libro Unico

Libro unico e attività ispettiva

 

 Circolari e note dell'INAIL

 

Ulteriore aggiornamento software LUL

Aggiornamento software per il LUL

Adempimenti del LUL in agricoltura

Registrazione e Vidimazione del LUL

Tipo azienda e vidimazione del LUL

 

Vidimazione L.paga in sostituzione LUL

 

 

 Circolari dell'ENPALS

 

Indicazioni per applicare le sanzioni

 

 Tenuta LUL - comunicazione 

 

 

La procedura per comunicare dov'è il LUL

 

 Approfondimenti del Min.Lavoro 

 

 

Le indicazioni al personale ispettivo

 

 Approfondimenti DPL Modena    

 

Commento alla Legge n. 133/08

 

 

La D.P.L. non è responsabile per qualsiasi danno o problema  causato da questo servizio.

Le informazioni contenute nel sito hanno un carattere unicamente informativo.