Nel libro
unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a
dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di
lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le
trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i
dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni
ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo
di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere
indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì
contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni
giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore
subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle
eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei
riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una
retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è
annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
Il libro unico
del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per
ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
Il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con
decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e
conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo
regime transitorio.
Con la
consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel
libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di
cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
La violazione
dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui
al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a
2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro
unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da
200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma,
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo,
non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di
vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti
con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva
della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.
Salvo i casi
di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei
dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti
retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si
riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro.
La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si
riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro.
La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al
comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a
600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al
presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano
accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a
ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente.