Nel libro 
          unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a 
          dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di 
          lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le 
          trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i 
          dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni 
          ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo 
          di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere 
          indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì 
          contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni 
          giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore 
          subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle 
          eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei 
          riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una 
          retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è 
          annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
          
          
          
 Il libro unico 
          del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per 
          ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
          
          
          
 Il Ministro 
          del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con 
          decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in 
          vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e 
          conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo 
          regime transitorio.
          
          
          
 Con la 
          consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel 
          libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di 
          cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
          
          
          
 La violazione 
          dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui 
          al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 
          2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro 
          unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 
          200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, 
          della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, 
          non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di 
          vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti 
          con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva 
          della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.
          
          
          
 Salvo i casi 
          di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei 
          dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti 
          retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione 
          pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si 
          riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. 
          La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione 
          pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si 
          riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. 
          La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al 
          comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 
          600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al 
          presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano 
          accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a 
          ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 
          1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente 
          competente.