L i c e n z i a m e n t o                                                                        

 

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento del lavoratore può avvenire solo per due motivi:


1. giusta causa
2. giustificato motivo



Nel primo caso (giusta causa) il licenziamento è conseguenza di un fatto che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro (e il licenziamento è in tronco, senza preavviso).

Nel secondo caso (giustificato motivo) siamo di fronte o a un notevole inadempimento contrattuale del lavoratore o a ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento dell’attività stessa.
 


Licenziamento illegittimo

Il licenziamento diventa illegittimo quando manca di forma scritta (inefficace), quando manca di giusta causa o giustificato motivo (annullabile), quando è determinato da ragioni di credo politico, fede religiosa, appartenenza sindacale, ecc. (nullo).
Il lavoratore che ritiene illegittimo il licenziamento può impugnarlo entro 60 giorni dalla comunicazione. Dopo di che si tenta una conciliazione tra le parti davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro o in sede sindacale; se la conciliazione riesce si redige un processo verbale, altrimenti si prosegue con il giudizio davanti al Giudice del Lavoro (vedi la scheda relativa all'impugnazione del licenziamento).
 

 

 

Lettera

Cassazione

 

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