M a l a t t i a                                                                                                                          

 

Il lavoratore dipendente che ritenga di essere affetto  da malattia deve sottoporti ad un accertamento sanitario da parte del medico curante che rilascia apposita certificazione.

I contratti collettivi stabiliscono che il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la sopravvenienza della malattia, fornendo il certificato medico che la attesta.

Bisogna differenziare la comunicazione al datore di lavoro dalla certificazione medica:

la comunicazione serve a giustificare l'assenza dal lavoro (i contratti collettivi prevedono il termine di comunicazione).

la certificazione è la prova dello stato di malattia rilasciata dal medico curante. Questa viene trasmessa al datore di lavoro e, quando sussiste il diritto all'indennità economica previdenziale a suo carico, all'INPS. La documentazione medica è costituita dall'attestato di malattia, utile al datore di lavoro in quanto contiene solo l'indicazione della data di inizio e termine presunto della malattia; dal certificato di diagnosi, che contiene oltre quello previsto dall'attestato di malattia anche della causa della malattia stessa.

Il lavoratore, entro 2 giorni dal rilascio, deve recapitare o trasmettere al datore di lavoro la certificazione di malattia rilasciata dal medico curante. Il medico curante dovrà trasmettere all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica.

 

Obbligo di reperibilità

Lo stato di malattia può essere controllato mediante l'utilizzo di apposite strutture sanitarie pubbliche, su richiesta del datore di lavoro o dell'INPS. Al fine di rendere possibile detto controllo, il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile presso l'indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia comprese le domeniche ed  i giorni festivi, nelle seguenti fasce giornaliere: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

La giurisprudenza considera giustificato motivo di esonero dall'obbligo di reperibilità del lavoratore in stato di malattia ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio. A titolo esemplificativo, possono essere considerate assenze giustificate: il trattamento terapeutico indifferibile; il recarsi in farmacia; il recarsi presso il medico curante; l'esigenza di recarsi presso lo studio del medico specialista per sottoporsi a cure dentistiche.

L'assenza del lavoratore dal proprio domicilio configura un'inadempienza non sono verso l'INPS ma anche verso il proprio datore di lavoro, sussistendo l'interesse di quest'ultimo a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa. Per cui il lavoratore è passibile di provvedimento disciplinare.

La capacità lavorativa si considera riacquistata il giorno successivo alla scadenza della prognosi alla quale non segua un'altra certificazione.

 

 

 

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