P r o v v e d i m e n t o   d i s c i p l i n a r e                                                                        

 

Contestazione

Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza di un fatto che integra un'ipotesi di infrazione disciplinare deve contestare l'addebito al lavoratore (art. 7, comma 2, Legge 300/70).

La contestazione è condizione di procedibilità del provvedimento sanzionatorio. Non richiede particolari formalità, deve contenere la manifestazione dell'intenzione del datore di lavoro di considerare le circostanze addebitate come illecito disciplinare.

La contestazione può essere effettuata anche da ogni altro rappresentante del datore lavoro, purché superiore al lavoratore, senza che sia necessario alcuno specifico conferimento di poteri.

I requisiti devono essere quelli della specificità, immediatezza e immutabilità dei fatti contestati e deve essere portata a conoscenza del lavoratore con le modalità stabilite dalla legge.

Deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto nel quale il datore di lavoro ha ravvisato le infrazioni disciplinari.

L'addebito deve essere tempestivamente contestato. L'immediatezza della contestazione deve essere valutata con riferimento al momento della commissione o della conoscenza del fatto contestato. Il decorrere di un considerevole lasso di tempo tra la commissione dell'infrazione e l'attivazione della procedura può comportare la tacita manifestazione di volontà del datore di lavoro di non sanzionare il comportamento del lavoratore. Il datore di lavoro può provvedere a sospendere il lavoratore qualora i tempi del procedimento disciplinare intrapreso siano incompatibili con la presenza di quest'ultimo all'interno dell'azienda. La sospensione cautelativa non è un provvedimento disciplinare e non comporta la sospensione della retribuzione.

Il principio dell'immutabilità rende necessario che i fatti su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio coincidano con quelli oggetto dell'avvenuta contestazione ed è finalizzato a tutelare il diritto di difesa del lavoratore.

La contestazione di infrazioni comportanti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve avvenire per iscritto. L'avvenuta contestazione dell'addebito può essere provata con ogni mezzo. Qualora il datore di lavoro abbia inoltrato la lettera di contestazione mediante raccomandata è sufficiente, quale prova dell'avvenuto avviso, la giacenza del plico postale.

 

Difesa

Il lavoratore può produrre, entro 5 giorni dalla contestazione (decorrenza dalla data di ricezione), le proprie  difese e controdeduzioni in forma orale o scritta. La sanzione disciplinare irrogata senza l'audizione orale, eventualmente richiesta dal lavoratore, è illegittima. Nel corso del procedimento disciplinare il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

 

Irrogazione della sanzione

Una volta esperita validamente la procedura disciplinare, il datore di lavoro può intimare il provvedimento sanzionatorio. Nella comunicazione di irrogazione della sanzione non è necessario riproporre analiticamente le ragioni del provvedimento sanzionatorio essendo sufficiente il richiamo alla precedente contestazione di addebito.

Per il legittimo esercizio del potere disciplinare è necessario che vi sia proporzionalità tra la infrazione commessa e la sanzione  irrogata.

Commette "recidiva" il lavoratore che nell'arco di un biennio reiteri il comportamento che ha dato luogo ad un precedente provvedimento disciplinare. I precedenti disciplinari devono formare oggetto di preventiva contestazione al lavoratore a pena di nullità della sanzione.

 

Tipologie sanzionatorie

Ammonizione scritta: per le infrazioni di minore gravità;

Multa: per le mancanze più gravi di quelle censurabili o in caso di recidiva. Consiste nella trattenuta in busta paga dell'importo corrispondente ad un massimo di 4 ore di retribuzione base.

Sospensione: comporta l'interruzione dell'erogazione retributiva per l'intera sua durata. Non può eccedere i 10 giorni.

Trasferimento: se prevista dalla contrattazione collettiva, è legittimo il trasferimento disposto a seguito di situazioni soggettive connesse al comportamento del dipendente, quando tale condotta abbia prodotto conseguenze rilevanti come elementi di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva.

Le sanzioni previste dai principali contratti collettivi: clicca qui

 

Impugnazione del provvedimento

Le sanzioni disciplinari irrogate hanno efficacia immediata.

Il lavoratore che vuole opporsi al provvedimento comminatogli può:

 

CCNL Tipologia di sanzioni applicabili
Alimentari
  • ammonizione verbale
  • scritta
  • multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per non più di 3 giorni di effettivo lavoro
  • licenziamento senza preavviso
Autotrasporto merci e logistica
  • rimprovero verbale
  • scritto
  • multa fino a 3 ore di retribuzione
  • sospensione dal servizio e retribuzione fino a 10 gironi
  • licenziamento
CAlzature
  • ammonizione verbale
  • scritta
  • multa non superiore all'importo di 2 ore di retribuzione
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per non più di 3 giorni di effettivo lavoro
  • licenziamento
  •  
Carta
  • rimprovero verbale
  • scritto
  • multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per non più di 3 giorni di effettivo lavoro per operai e 5 per impiegati
  • licenziamento senza preavviso
Chimici
  • richiamo verbale
  • ammonizione scritta
  • multa
  • sospensione
  • licenziamento
Gomma/Plastica
  • richiamo verbale
  • ammonizione scritta
  • multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per non più di 3 giorni di effettivo lavoro
  • licenziamento
Grafici/Editoriali
  • rimprovero verbale
  • rimprovero scritto
  • multa non superiore all'importo di 3 ore di lavoro normale (operai) o fino a 3 ore di retribuzione (impiegati)
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per non più di 3 giorni di effettivo lavoro per operai e 5 per impiegati
  • licenziamento senza preavviso
Legno/Arredamento
  • rimprovero verbale
  • rimprovero scritto
  • multa non superiore all'importo di 3 ore di lavoro normale (operai) o fino a 3 ore di retribuzione (impiegati)
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per non più di 3 giorni di effettivo lavoro per operai e 5 per impiegati
  • licenziamento senza preavviso
Metalmeccanici
  • richiamo verbale
  • ammonizione scritta
  • multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per non più di 3 giorni
  • licenziamento per mancanze
Terziario
  • biasimo verbale
  • biasimo scritto
  • multa non superiore all'importo di 4 ore di normale retribuzione
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per non più di 10 giorni
  • licenziamento senza preavviso
Tessili
  • ammonizione verbale
  • ammonizione scritta
  • multa non superiore all'importo di 2 ore del minimo contrattuale
  • sospensione dal lavoro per non più di 3 giorni
  • licenziamento
Turismo
  • rimprovero verbale
  • rimprovero scritta
  • multa fino a 3 ore di lavoro
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per non più di 5 giorni
  • licenziamento

 

 

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