TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO
D: Cosa è il tirocinio estivo di orientamento?
R: E’ una tipologia che non presuppone l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato destinata agli adolescenti ed ai giovani iscritti regolarmente ad un istituto scolastico od universitario che durante le vacanze estive intendono effetture una esperienza lavorativa con orientamento ed addestramento pratico.
D: Quanto può durare?
R: Non più di 3 mesi, anche risultante dalla sommatoria di più tirocini e si svolge tra la fine dell’anno scolastico od accademico e l’inizio del successivo.
D: E’ previsto un compenso?
R: E’ prevista una borsa lavoro di importo non superiore a 600 euro mensili.
D: Sono previsti limiti percentuali massimi?
R: No, a meno che non vi sia una previsione diversa nella contrattazione collettiva.
D: A quale normativa occorre far riferimento?
R: Per la parte non disciplinata occorre far riferimento all’art. 18 della legge n. 196/1997 ed al D.M. 142/1998.
D: Sono previsti soggetti promotori?
R: Sì e sono quelli individuati dall’art. 2 del D.M. n. 142/1998 (Università, Provveditorati agli Studi, centri per l’impiego, associazioni sindacali, ecc.).
D: Quali sono le garanzie assicurative?
R: I soggetti promotori (art. 3 D.M. 142/1998) sono tenuti ad assicurare i giovani per gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile conto terzi. Le coperture assicurative devono rigurdare anche le attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo di orientamento.
D: E’ previsto un tutore aziendale?
R: Sì (art. 4 D.M. n. 142/1998).
D: Che valore ha la formazione conseguita?
R: Le attività svolte hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel “curriculum” dello studente.