Min.Lavoro: retribuzioni convenzionali 2012 per i lavoratori italiani operanti all'estero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012, il Decreto 27 ottobre 2011 con la modifica ed abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Modifica ed abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalita' di ripartizione delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. (12A01824)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la Convenzione sui diritti delle persone con disabilita' del
13 dicembre 2006, che favorisce l'esercizio del diritto al lavoro dei
disabili, promuovendo l'adozione di misure ed incentivi rispondenti
alle esigenze individuali ed eterogenee delle persone disabili, anche
sui luoghi di lavoro;
Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento
generale di esenzione per categoria);
Visto l'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come
sostituito dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24 dicembre
2007, n. 247, con il quale viene istituito presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per il diritto al lavoro
dei disabili, di seguito denominato Fondo, ed in particolare:
il comma 1 che prevede che le regioni e le province autonome
possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle
risorse del Fondo e nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso,
per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato,
attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della medesima legge n.
68/1999. Il contributo e' concesso non superando le misure
percentuali individuate nel medesimo comma alle lettere a) e b) e
sulla base della riduzione della capacita' lavorativa o delle
minorazioni ascritte ed individuate dal medesimo comma lettere a) e
b). Il contributo puo' essere concesso dalle regioni e province
autonome, ai sensi della lettera d) del medesimo comma 1 per il
rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla
trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle
possibilita' operative dei disabili con riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 50 per cento, o per l'apprestamento di
tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere
architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione
lavorativa del disabile;
il comma 2 che prevede l'ammissibilita' al contributo unicamente
delle assunzioni a tempo indeterminato, realizzate nell'anno
antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto;
il comma 3 che estende gli incentivi di cui al comma 1 anche ai
datori di lavoro privati, che pur non essendo soggetti agli obblighi
della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma
2;
il comma 5 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata, la definizione dei
criteri e delle modalita' per la ripartizione delle disponibilita'
del Fondo;
il comma 8 che attribuisce alle regioni e province autonome la
disciplina, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto
di cui al comma 5, dei procedimenti per la concessione dei contributi
a valere sul Fondo;
Visto l'art. 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede
la stipula tra gli uffici competenti, i datori di lavoro privati
tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera
a) della citata legge n. 68/1999 (soggetti conferenti) ed i soggetti
di cui al comma 4 del medesimo art. 12-bis (soggetti destinatari), di
apposite convenzioni, con le modalita' di cui al comma 2, finalizzate
all'assunzione di soggetti disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario, a fronte del conferimento di commesse di lavoro e
contestuale assunzione del soggetto disabile da parte del soggetto
conferente;
Visto, in particolare il comma 5, lettera b), dell' art. 12-bis
della citata legge n. 68/1999, che prevede la possibilita' per il
datore di lavoro committente, che allo scadere della convenzione,
assume il lavoratore disabile dedotto in convenzione, con contratto a
tempo indeterminato, di accedere al Fondo con diritto di prelazione
nell'assegnazione delle risorse;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4
febbraio 2010 concernente l'individuazione dei criteri e delle
modalita' per la ripartizione fra le regioni e province autonome
delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6
della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il
coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle
province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con
cio' disponendo che dette province autonome non partecipano alla
ripartizione di finanziamenti statali;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed in
particolare l'art. 11, comma 1, il quale prevede che la trasparenza
e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni e dei dati
inerenti l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell'attivita' svolta dagli organi
competenti, per favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei
principi di buon andamento ed imparzialita';
Considerate le priorita' definite nella comunicazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su «La
situazione dei disabili nell'Unione europea: il piano di azione
europeo 2008-2009» (COM-2007-738 def.);
Considerato che le disposizioni in esame hanno inteso incentivare
prioritariamente, mediante contributo di natura economica
diversificato a seconda della tipologia di disabilita', le assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nell'anno
antecedente all'emanazione del provvedimento annuale di riparto;
Ritenuto, ai fini della concessione del contributo da parte delle
regioni e province autonome, di adottare la definizione di costo
salariale introdotta al punto 15) dell'art. 2 del regolamento CE n.
800/2008;
Ritenuto necessario di modificare le disposizioni di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2010 al fine di
eliminare ogni riferimento a dati identificativi delle persone
disabili in considerazione dell'assenza di una espressa disposizione
di legge o di un atto di natura regolamentare idonei al trattamento
di questi dati che sono da considerarsi dati sensibili;
Ritenuto, altresi' opportuno dover inserire nel citato decreto
interministeriale un espresso rinvio alle norme europee cui le
relazioni delle regioni e province autonome devono conformarsi
(regolamenti della Commissione nn. 800/208 e 794/2004);
Acquisito il parere positivo del Garante per la protezione dei dati
personali espresso in data 3 febbraio 2011 sullo schema di proposte
di modifica al decreto interministeriale 4 febbraio 2010;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole
nella seduta del 7 luglio 2011;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento CE n. 800/2008
della Commissione, il presente decreto definisce i criteri e le
modalita' per la ripartizione fra le regioni e le province autonome
delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
di seguito denominato «Fondo», istituito dall'art. 13, comma 4, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come modificato dall'art. 1, comma
37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.