Min.Interno: modifiche al decreto sugli «steward» negli impianti sportivi
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2010, il Decreto 24 febbraio 2010 contenente le modifiche al decreto 8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli assistenti sportivi, denominati «steward», negli impianti sportivi.
MINISTERO DELL'INTERNO
Modifiche al decreto 8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli assistenti sportivi, denominati «steward», negli impianti sportivi. (10A02660)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione;
Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 110;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante: «Interventi nel
settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della
correttezza di svolgimento nelle manifestazioni sportive», e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante:
«Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante: «Misure
urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza
connessi a competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;
Visto il decreto 8 agosto 2007 per l'organizzazione e il servizio
degli steward negli impianti sportivi;
Considerato che da una prima esperienza applicativa e' emersa
l'esigenza di introdurre alcuni correttivi alle modalita' di gestione
ed impiego degli steward, secondo principi di maggiore flessibilita';
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto pertanto di modificare l'art. 2 del decreto 8 agosto 2007,
anche accogliendo le condizioni contenute nel parere espresso, in
data 27 gennaio 2010, dalle Commissioni I e VII della Camera dei
Deputati;
Considerato che tali modifiche debbono lasciare inalterati e
immutati i vincoli di responsabilita' delle societa' organizzatrici
delle competizioni sportive relativamente al possesso dei requisiti
da parte degli steward;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 agosto 2007 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «attraverso propri addetti, di seguito
denominati "steward"» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso
propri assistenti di stadio, di seguito denominati "steward"»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ferma restando la responsabilita' piena ed esclusiva delle
societa' organizzatrici relativamente al rispetto dei requisiti
indicati nell'allegato A del presente decreto, e salvo quanto
previsto dai commi 2-bis e 2-ter, i servizi indicati al comma 1 sono
assicurati dalle societa' direttamente ovvero mediante contratto di
appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di
istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per lo svolgimento dei predetti
servizi le societa' organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata
autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre societa'
appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro
subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di
lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per la stipula del contratto di appalto o di
somministrazione di lavoro con le agenzie di somministrazione e con
le altre societa' appaltatrici dei servizi, di cui al comma 1, le
societa' organizzatrici devono acquisire il previo nulla osta del
questore relativo alla sussistenza dei requisiti, di cui al comma
2-ter.
2-ter. Le agenzie di somministrazione e le altre societa'
appaltatrici dei servizi di cui al comma 2, devono segnalare al
questore il nominativo del referente responsabile della
individuazione del personale destinato a svolgere i servizi di cui al
comma 1, personale che deve essere in possesso dei requisiti previsti
dal presente decreto. Il referente e' autorizzato dal questore previa
verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Allegato A,
n. 1.1.3. L'elenco dei referenti, delle agenzie di somministrazione e
delle altre societa' appaltatrici autorizzati e' tenuto costantemente
aggiornato dalla questura, anche al fine di verificarne
periodicamente, e comunque prima dell'inizio di ogni stagione
calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di perdita
dei predetti requisiti, ovvero in caso di condotte in contrasto con
le finalita' del presente decreto, il prefetto della provincia, su
segnalazione del questore, revoca l'autorizzazione al referente,
ovvero, nei casi piu' gravi, dispone il divieto per le medesime
agenzie e societa' di fornire i servizi di cui al richiamato comma 1
del presente articolo.».
Art. 2
Disposizione finale
1. Il presente decreto si applica a decorrere dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 24 febbraio 2010
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 2, foglio n. 127
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