Governo: disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2010, il Decreto Legge n. 64/2010 riguardante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
Nel Decreto Legge vi sono decisioni inerenti la materia lavoro:
Art. 2 - Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico.
Art. 3 - Disposizioni in materia di
personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche.
|
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2010 , n. 64 Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali. (10G0085)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere
interventi in materia di organizzazione e funzionamento delle
fondazioni lirico-sinfoniche, di tutela dei diritti degli artisti
interpreti ed esecutori, nonche' in materia di attivita' e servizi
culturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 aprile 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro
e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico
1. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Governo provvede
alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo
delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge
11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni
legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento
sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione,
economicita' ed imprenditorialita', anche al fine di favorire
l'intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni;
b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le
decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna
fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli
organi, alla gestione e al controllo dell'attivita', nonche' alla
partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e
delle finalita' culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna
fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
c) previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione
economico-finanziaria della fondazione;
d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione
attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del
contributo statale;
e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;
f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le
fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarita',
alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali
capacita' produttive, per rilevanti ricavi propri o per il
significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati,
con attribuzione al Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di
approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di
ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che i
componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola,
nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e che
l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi
di attivita' triennali in ragione di una percentuale minima
prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi
da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' sentito per le materie di
sua specifica competenza.
2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 e' acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge
28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti
commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque
emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche
di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla
ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari
previste dal presente articolo.
3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
Procedimento di contrattazione collettiva
nel settore lirico-sinfonico
1. In attesa della riforma organica del sistema di contrattazione
collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle
fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il contratto collettivo nazionale di lavoro delle
fondazioni e' sottoscritto, per la parte datoriale, da una
delegazione individuata con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La
delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze
inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente
dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali. L'accordo e' sottoposto al controllo
della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero
dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino
alla verifica della maggiore rappresentativita' dei lavoratori
dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro e'
stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Disposizioni in materia di personale dipendente
dalle fondazioni lirico-sinfoniche
1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche,
previa autorizzazione del sovrintendente, puo' svolgere attivita' di
lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e
professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno
orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di
lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalita' previste
dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi
dell'articolo 2 e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, e successive modificazioni, sempre che cio' non pregiudichi le
esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione
del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le
prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere
dal 1° gennaio 2011. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui
agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui
all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
2. Nell'ambito delle attivita' consentite ai sensi dell'articolo 23
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, l'impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del
medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici
autonomi, e' condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da
parte del consiglio di amministrazione, e' riportato nell'atto di
convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza
e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di
clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile.
3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto
collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti
integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai
commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non
possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono
comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non
formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai
sensi del comma 4». I contratti integrativi aziendali in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto possono essere
rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto
collettivo nazionale di lavoro.
4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilita'
finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di
crisi e la produttivita' del settore, decorso un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino alla stipulazione del
nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi
contratti integrativi con le modalita' di cui al presente articolo,
il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione
integrativa aziendale, in godimento ai dipendenti delle fondazioni
medesime, e' ridotto del cinquanta per cento.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2012, alle fondazioni lirico-sinfoniche e'
fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato,
nonche' di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo
che per quelle professionalita' artistiche, di altissimo livello,
necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza
indispensabili per l'attivita' produttiva, previa autorizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Le procedure
concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto,
in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di
efficacia. A decorrere dall'anno 2013 le assunzioni a tempo
indeterminato, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, sono annualmente contenute in un
contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non
superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' da assumere non
potra' essere superiore a quello delle unita' cessate nell'anno
precedente, fermo restando le compatibilita' di bilancio della
fondazione. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti
vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali
d'opera professionale dei lavoratori cosi' detti aggiunti, non
possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per
le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche
possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.
6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione
in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3,
quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e
successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro
instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato
e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresi' inefficaci i
contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a
specifiche attivita' artistiche espressamente programmate. Non si
applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le
disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni
lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come
tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di
cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del
medesimo decreto e' sostituito dal seguente:
«4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie
dei tersicorei e ballerini, l'eta' pensionabile e' fissata per uomini
e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di eta' anagrafica,
con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il
sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
relativo all'eta' inferiore.».
8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 8, valutato
in euro 1.700.000, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009,
n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al comma 8 e riferisce in merito al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attivita'
culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009,
nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello
spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e
all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente
comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Disposizioni in materia di attivita' culturali
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali ridetermina,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio
2011, i criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal
vivo, nonche' le modalita' per la loro liquidazione e anticipazione.
I criteri di assegnazione tengono conto dei livelli quantitativi e
della importanza culturale della produzione svolta, della regolarita'
gestionale degli organismi, nonche' degli indici di affluenza del
pubblico e sono riferiti ad attivita' gia' svolte e rendicontate.
Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attivita' culturali puo'
liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino
all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i
criteri e le modalita' previsti dai decreti ministeriali vigenti in
tale ambito.
Art. 5
Disposizioni in materia di attivita' cinematografiche
1. Al fine di quanto previsto nell'articolo 3, commi 27, 28 e 29,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 5-bis del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, i
commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Nella societa' di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e
delle finanze assume la titolarita' delle relative partecipazioni e
il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito
denominato: "Ministro", esercita i diritti dell'azionista, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili
patrimoniali, finanziari e statutari.
3. La societa' di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta
di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
nell'atto di indirizzo emanato annualmente. L'atto d'indirizzo
riguarda attivita' e servizi di interesse generale, con esclusione
della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il
perseguimento delle finalita' istituzionali. Sono ricompresi nelle
attivita' e servizi di interesse generale l'eventuale gestione, per
conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale
di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la distribuzione, in
coerenza con gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzo, di: a)
opere cinematografiche prime e seconde di lungometraggio; b) opere
cinematografiche di cortometraggio; c) opere cinematografiche
espressione di tecniche sperimentali o che utilizzano nuove
tecnologie.
4. Il programma annuale delle attivita' di cui al comma 3 e'
approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie
per il suo svolgimento e per il funzionamento della societa', inclusa
la copertura dei costi per il personale. Le attivita' del programma
annuale sono svolte entro l'anno di riferimento, salvo eventuali
variazioni da comunicare al Ministro entro il semestre successivo
alla chiusura dell'anno di riferimento. In quest'ultimo caso, tali
attivita' possono essere realizzate entro la fine dell'esercizio
successivo.».
2. All'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Il Ministero gestisce il Fondo di cui al
comma 1 avvalendosi di appositi soggetti selezionati ai sensi delle
disposizioni vigenti, ovvero mediante la societa' di cui all'articolo
5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive
modificazioni.».
Art. 6
Disposizioni in materia di registro pubblico speciale
per le opere cinematografiche e le opere audiovisive
1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il
secondo comma e' sostituito dal seguente: «La Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico
speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per i beni e attivita' culturali, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma,
sono determinate le caratteristiche del registro, le modalita' di
registrazione delle opere, le relative tariffe e la documentazione
probatoria necessaria per l'accertamento della titolarita' dei
diritti.»; b) al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «Per le
opere cinematografiche» sono inserite le seguenti: «e per le opere
audiovisive».
2. E' abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' tutte le altre
disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo.
Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 103, secondo comma, della legge 22
aprile 1941, n. 633, resta in vigore il sistema previgente.
3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 7
Disposizioni sull'Istituto mutualistico
artisti interpreti esecutori
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli
attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo
14 del codice civile, e' costituito dagli artisti interpreti
esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei
contratti collettivi nazionali, il nuovo Istituto mutualistico
artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente
personalita' giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto
non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice
civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Il
nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo
statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e
di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, assicurando
che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di
tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del
collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano un
componente ciascuno del collegio.
2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al
nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE
in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e
ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i
compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80,
84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge
5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei
compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori,
conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso,
tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al
nuovo IMAIE e' trasferito, dalla data di costituzione, il personale
di IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione
sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i
crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo
2112 del codice civile.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del
nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco
degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la
indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce
il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso.
Art. 8
Abrogazioni
1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 23, 27, 28, 32,
35, 36, 39, 42, 43 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
2. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, le parole: «sentito il Dipartimento dello spettacolo» e le
parole: «di concerto con le Autorita' di Governo competenti in
materia di turismo ed in materia di spettacolo» sono soppresse.
3. Sono abrogati:
a) il sesto e settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio
1977, n. 426;
b) il comma quarto dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n.
54, mentre al comma settimo del medesimo articolo 2 le parole:
«dell'articolo 1, commi sesto e settimo» sono soppresse;
c) il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982,
n. 43;
d) l'articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) l'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 aprile 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bondi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
|
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it