Governo: disposizioni concernenti i contributi previdenziali per il settore agricolo
Il Consiglio dei Ministri, con l'art. 23 al Decreto Legge approvato il 29 settembre 2006 ed in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha così disposto per quanto attiene ai contributi previdenziali per il settore agricolo interessato dalle problematiche scaturite dall'influenza aviaria:
Art. 
23 - Disposizioni concernenti i 
contributi previdenziali per il settore agricolo
1. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto 
legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito in
legge 
30 novembre 2005, n. 244 e successive modificazioni all’onere del pagamento 
di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede 
mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all’interesse di 
differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale 
vigente del 2,5 %. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui 
all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 1˚ ottobre 2005, n. 202, 
convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 2005, n. 244.
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