Min.Lavoro: modalità di corresponsione dei contributi per colf e badanti sanati
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2009, il Decreto 2 settembre 2009 contenente le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetario.
I datori di lavoro, previa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), possono versare, nei termini prescrizionali, i contributi previdenziali ed i premi nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 del medesimo articolo in un'unica soluzione, ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino a ventiquattro mesi degli interessi
legali (3%);
b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione (7,5%) a decorrere dal
venticinquesimo mese.
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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetario. (09A12851) IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'art. 1-ter della citata legge n. 102 del 2009 recante
disposizioni in materia di dichiarazione di attivita' di assistenza e
di sostegno alle famiglie;
Visto il comma 3 del predetto articolo che ha previsto a carico dei
datori di lavoro di cui al precedente comma 1, ai fini
dell'ammissibilita' della dichiarazione di emersione, il pagamento di
un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore occupato
irregolarmente nell'attivita' di assistenza e di sostegno alla
famiglia da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009;
Visto, in particolare, il comma 14 del citato art. 1-ter della
legge n. 102 del 2009, che demanda ad un decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, la determinazione e
le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti
per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi
precedenti ai tre mesi di cui al comma 1 dello stesso articolo;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;
Decreta:
Art. 1.
I datori di lavoro di cui all'art. 1-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa domanda all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), possono versare, nei
termini prescrizionali, i contributi previdenziali ed i premi nonche'
i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di
cui al comma 1 del medesimo articolo in un'unica soluzione, ovvero in
rate mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere
dal venticinquesimo mese.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 settembre 2009
Il Ministro : Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 45
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