Studi professionali: rinnovato il CCNL
E' stato rinnovato, in data 3 maggio 2006, il contratto collettivo degli studi professionali che, per la prima volta, ha una sottoscrizione unitaria, tanto è vero che si parla di "comparto degli studi professionali".
Per quel che concerne alcune novità di particolare rilievo è opportuno sottolineare ciò che si afferma in materia d i apprendistato professionalizzante. Esso è previsto per tutte le mansioni e qualifiche comprese nel CCNL ad eccezione delle mansioni elementari (V livello) e delle mansioni più elevate (I livello). La durata è di 48 mesi per le qualifiche di II e III livello e di 36 mesi per le qualifiche di IV livello e IV Super.
Per la prima metà del periodo di apprendistato, il giovane può essere retribuito per due livelli inferiori a quello di inquadramento finale, per la seconda metà un solo livello. Il periodo di prova è di 30 giorni di lavoro effettivo. Il contratto di apprendistato può essere anche a tempo parziale, con una prestazione non inferiore al 60% di quella normale. Le ore di formazione non possono essere, in ogni caso, inferiore alle 120 annue. In caso di malattia non superiore a 3 giorni, l'apprendista ha diritto al 100% della retribuzione limitatamente a 5 eventi in un anno; per le malattie superiore a 3 giorni l'apprendista ha diritto al 100% per i primi 3 giorni al 33% per i giorni dal 4° al 20° ed al 45% per il periodo ulteriore fino a 180 giorni.
Nel contratto è stato stabilito che per la formazione degli apprendisti occorrerà fare riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle stesse parti secondo il modello sottoscritto presso l'ISFOL il 10 gennaio 2002.
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AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI |
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| Livelli | importi | Livelli | importi | |
| Quadri (ex 1s) | 80,49 | 3 | 56,14 | |
| 1 | 72,87 | 4s | 54,30 | |
| 2 | 66,20 | 4 | 52,08 | |
| 3s | 61,90 | 5 | 48,34 | |
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