Min.Lavoro: modalità di interconnessione a ClicLavoro dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2011, il Decreto 20 settembre 2011 con le modalità di interconnessione a ClicLavoro di Università e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione.
DECRETO 20 settembre 2011 Modalita' di interconnessione a ClicLavoro di Universita' e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di intermediazione. (11A15592)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
cosi' come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n.
111;
Visti gli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 23 dicembre 2003 concernente l'iscrizione all'Albo delle agenzie
per il lavoro;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 13 ottobre 2004 e s.m.i. concernente la borsa continua nazionale
del lavoro;
Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4
del decreto legislativo 10 settembre 2003, cosi' come modificato
dall'art. 29, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111
occorre definire le modalita' di interconnessione al portale
ClicLavoro e l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro dei
soggetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e s.m.i.;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "ClicLavoro" il portale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che costituisce la borsa continua nazionale del
lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.
b) "Universita'" le Universita' statali e non statali, e i
consorzi universitari di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 autorizzati allo
svolgimento dell'attivita' di intermediazione.
c) "Scuole" gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
statali e paritari di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 autorizzati allo svolgimento
dell'attivita' di intermediazione.
d) "Attivita' di intermediazione", l'attivita' di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
e) "Albo", l'albo informatico delle agenzie per il lavoro di cui
all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 e al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 23 dicembre 2003.
Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. I soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, hanno l'obbligo di
interconnettersi a ClicLavoro e conferire altresi' i dati e le
informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro,
raccolti nell'esercizio dell'attivita' di intermediazione.
2. L'obbligo di interconnessione a ClicLavoro si applica altresi'
ai soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione dalle
regioni e provincie autonome.
3. Il presente decreto definisce:
a) Le modalita' di interconnessione a ClicLavoro;
b) le modalita' di iscrizione all'Albo informatico dei soggetti
di cui ai commi precedenti.
Art. 3
Flussi informativi di ClicLavoro
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia ai
soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 le credenziali utili all'interconnessione a
ClicLavoro.
2. Per favorire il processo di incontro tra domanda ed offerta di
lavoro i soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 conferiscono a
ClicLavoro ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
3. Le Scuole autorizzate alle attivita' di incontro tra domanda e
offerta di lavoro pubblicano sui siti istituzionali i curricula dei
propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi
dalla data del conseguimento del titolo di studio, secondo quanto
previsto dall'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
4. Le Universita' autorizzate alle attivita' di incontro tra
domanda e offerta di lavoro pubblicano sui siti istituzionali i
curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino
ad almeno dodici mesi dalla data del conseguimento del titolo di
studio, secondo quanto previsto dall'allegato n. 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 4
Iscrizione all'Albo informatico
1. Per consentire l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 6,
commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla
Sezione III dell'Albo e' aggiunta la seguente "Sub-Sezione III.1 -
Regimi particolari di intermediazione".
2. L'iscrizione all'Albo dei soggetti di cui al comma precedente
avviene previa presentazione della comunicazione di inizio
dell'attivita' di intermediazione mediante lettera raccomandata, da
inviare alla Direzione Generate per le politiche dei servizi per il
lavoro, sottoscritta dal legale rappresentante e formulata su un
apposito modello pubblicato su ClicLavoro, contenuto nell'allegato n.
2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
3. Ai fini dell'iscrizione nelle apposite sub-sezioni, le Regioni
comunicano alla Direzione generale per le politiche dei servizi per
il lavoro l'elenco dei soggetti autorizzati.
Art. 5
Sanzioni
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'inosservanza degli
adempimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2000 a euro 12.000 nonche' la cancellazione
dall'Albo.
2. Ai soggetti cancellati dall'Albo e' fatto comunque divieto di
esercitare l'attivita' di intermediazione.
Roma, 20 settembre 2011
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Ministero salute e
Ministero lavoro, registro n. 13, foglio n. 347
|