Min.Istruzione: obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per i benefici L.104/92 e L.68/99
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2010, il Decreto 30 luglio 2010, n. 165, contenente il Regolamento in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 o dalla legge n.68 del 1999.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 o dalla legge n.68 del 1999. (10G0182)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo
17, comma 3;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante:
«Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio
scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010», convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e, in
particolare, l'articolo 1, commi 4-octies e 4-novies, che prevedono
l'obbligo per il personale della scuola che chiede l'inserimento o
che e' gia' inserito nella graduatoria di una provincia diversa da
quella di residenza, di trasmettere la certificazione medica ai fini
della fruizione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e
successive modificazioni;
Visto il comma 4-decies del medesimo articolo 1 del decreto-legge
n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2009, n. 167, che prevede la richiesta di ulteriori
accertamenti qualora vi siano motivate ragioni, ovvero con metodi a
campione, sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari
che danno diritto alla fruizione dei benefici previsti dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni o dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni;
Visto il comma 4-undecies del medesimo articolo 1 del decreto-legge
n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2009, n. 167, che prevede che con apposito regolamento
approvato con decreto ministeriale, di concerto con il Ministero
della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme
di cui ai citati commi, da 4-octies a 4-decies del predetto
decreto-legge;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare
l'articolo 18, comma 2;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
concernente: «Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni,
concernente: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in
particolare, l'articolo 1, comma 4, l'articolo 3 e l'articolo 18,
comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente: «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
sottosegretari di Stato»;
Visto l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333, concernente: «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo
1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, e il relativo nulla-osta della Presidenza
del Consiglio dei Ministri reso in data 13 luglio 2010;
Di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. I benefici applicabili ai fini del presente regolamento sono:
a) il diritto alla precedenza nell'assegnazione di sede e il
diritto alla scelta, ove possibile, della sede piu' vicina al proprio
domicilio ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 21 e dell'articolo
33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;
b) il diritto del familiare lavoratore o dell'affidatario di
persona con handicap in situazione di gravita' ai sensi,
rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge n.
104 del 1992 e successive modificazioni, a scegliere, ove possibile,
la sede piu' vicina al domicilio individuato dalle richiamate
disposizioni;
c) il diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti delle
disposizioni di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n. 68
del 1999.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per condizione familiare, di cui all'articolo 1, commi
4-octies e 4-decies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,
della legge 24 novembre 2009, n. 167, di seguito indicato come
«decreto-legge», quella del familiare o dell'affidato con handicap in
situazione di gravita', rilevanti agli effetti, rispettivamente, dei
commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e
successive modificazioni, nonche' quella del soggetto riconosciuto
grande invalido per cause di guerra, di servizio o di lavoro;
b) per certificazione medica originale, di cui all'articolo 1,
comma 4-octies, del decreto-legge, si intende l'atto, il verbale o la
certificazione, rilasciata all'interessato a conclusione
dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 4 della legge n.
104 del 1992 e successive modificazioni;
c) relativamente al personale docente, educativo ed A.T.A., per
autorita' scolastiche di cui all'articolo 1, comma 4-octies del
decreto-legge, gli uffici di livello dirigenziale non generale che
gestiscono, quali articolazioni territoriali degli uffici scolastici
regionali, la graduatoria nella quale l'interessato ha chiesto
l'inserimento;
d) relativamente ai dirigenti scolastici, per ufficio scolastico
regionale competente di cui all'articolo 1, comma 4-novies del
decreto-legge, l'ufficio scolastico regionale che provvede
all'assunzione a tempo indeterminato del predetto personale.
Art. 2
Ambito soggettivo di applicazione
1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. che presenta domanda
di inserimento in graduatoria di provincia diversa da quella di
residenza, finalizzata all'assunzione nelle scuole statali con
contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato
per supplenza annuale o sino al termine delle attivita' didattiche, e
che si avvale o che chiede di avvalersi, ai fini dell'assunzione
stessa, dei benefici di cui all'articolo1, comma 1, deve allegare
alla domanda la certificazione di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b).
2. Il personale di cui al comma 1 gia' inserito, alla data di
entrata in vigore della legge 24 novembre 2009, n. 167, di
conversione del decreto-legge, in graduatoria di provincia diversa da
quella di residenza, deve trasmettere la certificazione medica, in
originale, agli uffici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. Il disposto di cui al comma 2 si applica anche al personale
docente, educativo ed A.T.A. che e' stato inserito nelle graduatorie
nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della
legge n. 167 del 2009 e quella di entrata in vigore del presente
regolamento e intende avvalersi dei benefici.
4. I dirigenti scolastici che conseguono l'immissione in ruolo in
regione diversa da quella di residenza trasmettono all'ufficio
scolastico regionale competente la documentazione comprovante il
diritto alla fruizione dei benefici entro il termine di trenta giorni
dalla data di assunzione in servizio. I dirigenti scolastici che
hanno conseguito l'immissione in ruolo a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010 trasmettono la certificazione medica entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
5. Qualora la certificazione medica originale sia gia' in possesso
dell'amministrazione scolastica, ovvero sia detenuta da altra
pubblica amministrazione, il personale interessato ha la facolta' di
indicare gli estremi del documento e l'ufficio presso il quale e'
depositato. Ai fini dell'acquisizione della documentazione da parte
dell'autorita' scolastica o dell'ufficio scolastico regionale si
applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. L'onere della presentazione della certificazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b) e' assolto anche mediante la
produzione di copia conforme. Qualora il personale interessato
trasmetta la certificazione in originale, l'autorita' scolastica o
l'ufficio scolastico regionale trattiene agli atti copia della
medesima certificazione, autenticata ai sensi dell'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
restituisce l'originale al personale che ne abbia fatto richiesta.
7. Gli organi, gli uffici e i soggetti, di cui ai commi precedenti,
tratteranno i dati personali nel rispetto delle disposizioni dettate
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3
Ulteriori accertamenti sulla sussistenza
delle condizioni di invalidita' ed handicap
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4-decies del decreto-legge, gli
uffici scolastici, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d),
in presenza di motivate ragioni richiedono ulteriori accertamenti
sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno
diritto alla fruizione dei benefici. I predetti accertamenti sono
svolti da una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la
documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992,
e successive modificazioni.
2. Gli uffici scolastici, indipendentemente dalle circostanze
indicate al comma 1, possono richiedere accertamenti con metodo a
campione. A tal fine, gli uffici interessati determinano
preventivamente i criteri di individuazione dei soggetti per i quali
si procede alla richiesta di accertamento. La previa determinazione
dei criteri e' effettuata, di regola, in occasione dell'aggiornamento
delle graduatorie e, relativamente ai dirigenti scolastici, in
occasione della determinazione del calendario delle operazione di
immissione in ruolo. In sede di prima applicazione, i criteri di
individuazione sono determinati entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del regolamento di esecuzione. I predetti criteri sono
pubblicati nei siti informatici delle rispettive amministrazioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la valutazione della situazione
sanitaria del richiedente la fruizione dei benefici e' effettuata
dall'azienda sanitaria competente per l'area territoriale nella quale
hanno sede l'autorita' scolastica o l'ufficio scolastico regionale
richiedente. Qualora i benefici siano richiesti per le condizioni di
handicap del familiare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
l'ufficio scolastico dispone l'ulteriore accertamento delle
condizioni sanitarie del familiare medesimo presso un'azienda
sanitaria, territorialmente competente, avuto riguardo alla residenza
di questo ultimo. Qualora il familiare risieda nell'area territoriale
dell'azienda che ha rilasciato la certificazione originaria,
l'accertamento e' effettuato da altra azienda sanitaria, ove
possibile nell'ambito della stessa regione.
4. In applicazione di quanto disposto all'articolo 20 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la richiesta di accertamento della
sussistenza delle condizioni di invalidita' e di handicap di cui al
comma 1 e' trasmessa contestualmente alla direzione provinciale
dell'INPS competente per il territorio di riferimento delle aziende
sanitarie individuate sulla base di criteri di cui al comma 3, al
richiedente i benefici e al familiare di questi, quando siano le
condizioni del familiare a legittimare la fruizione dei benefici.
5. Gli accertamenti, di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono avvenire
in violazione di quanto disposto dall'articolo 97, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 6,
comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione, e dal decreto attuativo del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto col Ministero della salute, del 2 agosto
2007, relativo all'individuazione delle patologie rispetto alle quali
sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato
invalidante.
Art. 4
Insussistenza dei requisiti
1. Nel caso in cui sia comprovata la non sussistenza delle
condizioni che danno diritto ad usufruire dei benefici, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 30 luglio 2010
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 340
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