Min.Lavoro: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per il personale di imprese di credito
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2010, il Decreto InterMinisteriale 26 aprile 2010, con il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Modifiche al decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante «Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito». (Decreto n. 51635). (10A05610)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma
degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale,
con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del
reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi,
per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre
1997, n. 477, con cui e' stato emanato un regolamento-quadro,
propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;
Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di
ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi
di personale;
Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con
cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e'
stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarieta' per il sostegno
del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito»;
Visto il regolamento recante l'istituzione del «Fondo di
solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del
credito», approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del 28 aprile 2000, n.
158;
Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio
2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998,
concernente l'istituzione del «Fondo di solidarieta' per il sostegno
del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito»;
Visto il regolamento concernente modifiche al regolamento recante
l'istituzione del «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito», approvato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226;
Visto il protocollo in tema di «Mercato del lavoro e occupazione»,
stipulato in data 16 dicembre 2009 tra l'Associazione bancaria
italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio
2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28
febbraio 1998 e 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune
modifiche al regolamento istitutivo del fondo;
Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, in
base al quale «con decreto di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere
eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a
singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 1,
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27
novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
Considerata l'esigenza di provvedere, ai sensi dell'art. 1-bis di
cui al capoverso precedente, ad apportare le predette modifiche al
regolamento istitutivo del fondo;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 4, lettera b) dopo le parole «di cui all'art. 9» sono
inserite le seguenti: «e deliberare, sentite le parti firmatarie
degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e
turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun
datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 11-bis del
presente decreto»;
b) all'art. 4, lettera c) dopo le parole «all'art. 6, comma 3»
sono inserite le seguenti: «Il Comitato fissa la quota del contributo
ordinario di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), da destinare alla
sezione emergenziale di cui all'art. 11-bis del presente decreto»;
c) all'art. 4, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e)
vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle
prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e
proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del
Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita', anche
attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate
fra le prestazioni di cui all'art. 5, lettere a) e c)».
Art. 2
1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 5, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: «c) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti dei
lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle
prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente
articolo, dei trattamenti di cui all'art. 11-bis del presente
decreto.».
Art. 3
1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 6, comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente:
«Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e c), e'
dovuto al Fondo:».
Art. 4
1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 7, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: «per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b)
e c), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di
legge previste per i processi che determinano la riduzione dei
livelli occupazionali.»;
b) all'art. 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Alle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), e
lettere b) e c), nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, possono
accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di
contratto applicabili alla categoria».
Art. 5
1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art.10, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Nei casi
di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea
dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),
punto 2), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno
ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale
concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla
legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la
cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili»;
b) all'art. 10, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Nei casi
di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno
ordinario e' calcolato nella misura del 60 per cento della
retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le
giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di:
€ 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile
dell'interessato e' inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se
la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra €
1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda
mensile dell'interessato e' superiore a detto ultimo limite.».
Art. 6
1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'art. 11 e' aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis (Sezione emergenziale). - 1. Il Fondo provvede,
nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 1, del presente
decreto, per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per
l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b):
a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per
il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione
involontaria;
b) al finanziamento, per un massimo di dodici mesi, a favore dei
predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto
alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso
degli appositi fondi nazionali e comunitari.
2. L'accesso alle predette prestazioni e' condizionato
all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge
previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, nonche' all'ulteriore condizione che le procedure
sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.
3. Nel caso di cui alla lettera a) che precede il Fondo provvede al
riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di
legge e finche' permanga tale condizione, fermo quanto previsto al
comma 8, di una somma, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al
raggiungimento delle seguenti misure:
a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi
mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi
mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi
mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.
4. Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione
correlata calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile
spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria.
5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente
articolo e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il
cui ammontare e' pari alla meta' delle prestazioni erogate dal Fondo.
6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione
emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base
trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto
delle disponibilita' del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza
le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di
fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione
straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata.
7. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al comma 1
risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di
lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal
Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera b), la
differenza resta a carico del datore di lavoro.
8. Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi
nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel
periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai
commi 3 e 4 andra' a favore dell'azienda stessa fino al termine dei
24 mesi di cui alla lettera a).
Art. 7
L'efficacia del presente decreto e' limitata al 31 dicembre 2010.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 26 aprile 2010
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
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Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it