Min.Lavoro: riduzione contributiva nel settore edile
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011, il decreto 13 novembre 2011 con la riduzione contributiva nel settore edile.
La riduzione prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2011, nella misura dell'11,50%.
DECRETO 13 settembre 2011 Riduzione contributiva nel settore edile. (11A14575)
IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche previdenziali
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che
prevede che i datori di lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti
al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale
sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti
collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo
stesso comma 1;
Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di
dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della
previdenza sociale ed all'istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro
di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una
riduzione del 9,50 per cento;
Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come
sostituito dall'art. l, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo
procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di
cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31
luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno
di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2010, con il quale, per
l'anno 2010, la riduzione di cui al citato comma 2 e' stata fissata
all'11,50 per cento;
Tenuto conto che le rilevazioni elaborate dagli enti interessati
sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di
applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge
n. 341 del 1995 evidenziano che l'ammontare del gettito contributivo
sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura
dell'11,50 per cento, fissata con il citato decreto ministeriale 4
ottobre 2010;
Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di
confermare, per l'anno 2011, la riduzione di cui al citato comma 2
dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell'11,50 per
cento;
Visto l'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 13 novembre 2009,
n. 172;
Decreta:
La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, e' confermata, per l'anno 2011, nella misura
dell'11,50 per cento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 settembre 2011
Il direttore generale
per le politiche previdenziali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
Gambacciani
Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Canzio
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 12
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