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Min.Lavoro: riconoscimento di un sostegno al reddito in favore dei lavoratori operanti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013, le modalità di attuazione per il riconoscimento di un sostegno al reddito in favore dei lavoratori operanti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
Modalita' di attuazione per il riconoscimento di un sostegno al reddito in favore dei lavoratori operanti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (Decreto n. 75719). (13A10099)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e
formazione;
Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che prevede:
al comma 1, che ai lavoratori subordinati del settore privato,
impossibilitati a prestare attivita' lavorativa a seguito degli
eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le
vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito,
puo' essere concessa, con le modalita' stabilite con il decreto di
cui al successivo comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennita',
con relativa contribuzione figurativa da determinarsi con apposito
decreto;
al comma 2, che in favore dei collaboratori coordinati e
continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 2,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di
rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori
autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza
e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli
eventi sismici, e' riconosciuta una indennita' una tantum da
determinarsi con apposito decreto;
al comma 3, che le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui ai predetti commi 1 e 2 sono definite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e che ai fini dell'attuazione delle
predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni
interessate dagli eventi sismici;
al comma 3, ultimo capoverso, che i benefici di cui ai commi 1 e
2 sopra richiamati sono concessi nel limite di spesa di € 70 milioni,
di cui € 50 milioni per l'indennita', con relativa contribuzione
figurativa, prevista al comma 1, e € 20 milioni per l'indennita' una
tantum prevista al comma 2;
Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in
data 21 giugno 2013, con la quale sono state ripartite tra le Regioni
interessate le risorse finanziarie e sono state individuate le
modalita' di attuazione dell'art. 15 del decreto-legge n. 74/2012
citato;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione delle risorse
1. Le risorse finanziarie complessivamente pari a 70 milioni di
euro, previste ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
agosto 2012, n. 122, sono ripartite nelle misure seguenti:
a) 92.2% in favore della Regione Emilia-Romagna;
b) 6.8% in favore della Regione Lombardia;
c) 1% in favore della Regione Veneto.
2. Le risorse di cui al comma 1 restano nella disponibilita' del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la successiva
attribuzione all'Inps a copertura dei trattamenti autorizzati dalle
regioni.
3. Sulla base delle attivita' di autorizzazione regionali ed allo
scopo di assicurare parita' di trattamento ai lavoratori coinvolti,
con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, la
ripartizione di cui al comma 1 puo' essere variata con atto
aggiuntivo alla presente Convenzione. Tale variazione e' resa
efficace con decreto del Direttore generale delle politiche attive e
passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 2
Lavoratori dipendenti da imprese fruitrici della cassa integrazione
in deroga
1. L'indennita' prevista dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, e' riconosciuta ai lavoratori operanti in uno
dei Comuni compresi nell'allegato 1 del medesimo decreto, per i quali
e' gia' stata disposta l'integrazione salariale in deroga alla
normativa vigente, ai sensi dell'art. 33, comma 21, della legge 12
novembre 2011 n. 183, in relazione all'evento sismico.
2. Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto comunicano
all'Inps gli estremi dei decreti di autorizzazione della cassa
integrazione in deroga in favore dei lavoratori di cui al comma 1,
gia' inviati o da inviare all'Istituto, al fine dell'imputazione, nel
limite di cinquanta milioni di euro complessivi, della relativa spesa
alle risorse finanziarie di cui al successivo art. 5.
3. Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono prorogare
gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non oltre
il 31 dicembre 2015.
4. L'Inps mette a disposizione delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, nell'ambito del Sistema Informativo Percettori, i
dati aggiornati relativi alle somme pagate ed a quelle connesse con i
decreti inseriti in banca dati. In caso di esaurimento delle risorse
l'Inps cessa i pagamenti con riferimento al medesimo periodo di
competenza in relazione a tutti i decreti, imputando le successive
mensilita' alle risorse eventualmente disponibili in capo alle
Regioni per ammortizzatori in deroga.
Art. 3
Ulteriori lavoratori dipendenti beneficiari
1. In aggiunta ai lavoratori di cui all'art. 2, possono beneficiare
di una indennita' di importo pari all'integrazione salariale, con
relativa contribuzione figurativa, alla condizione che operino in uno
dei Comuni compresi nell'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122 i seguenti lavoratori:
a) lavoratori dipendenti da imprese destinatarie di un intervento
di cassa integrazione guadagni - ordinaria, straordinaria od in
deroga - in relazione all'evento sismico, con un'anzianita' di
servizio inferiore a novanta giornate di lavoro;
b) lavoratori dipendenti, a prescindere dall'anzianita' di
servizio, impossibilitati in tutto od in parte a recarsi al lavoro,
ove residenti o domiciliati in uno dei Comuni compresi nell'allegato
1 del citato decreto-legge n. 74/2012, anche perche' impegnati nella
cura di familiari con loro conviventi, in grave difficolta' a causa
del sisma, come in seguito precisato;
c) lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attivita'
lavorativa a causa del sisma.
2. L'impossibilita' di recarsi al lavoro di cui al comma 1, lett.
b), deve essere collegata alla interruzione od impraticabilita' delle
vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilita' dei mezzi di
trasporto, ovvero alla inagibilita' della abitazione di residenza o
domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero
ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del
lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro. Tali condizioni
devono essere adeguatamente documentate.
3. Ai lavoratori di cui al comma 1, lett. a), la prestazione di cui
al medesimo comma 1 e' riconosciuta per le ore di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa, nei limiti di novanta
giornate.
4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al
comma 1, lett. b), l'indennita' di cui al medesimo comma 1 viene
riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attivita'
lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate di retribuzione.
5. Ai lavoratori agricoli, di cui al comma 1, lett. c),
l'indennita' di cui al medesimo comma 1 e' concessa per un numero di
giornate pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente,
detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite
massimo di novanta giornate. L'indennita' di cui al presente comma
non puo' essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle
prestazioni di disoccupazione agricola.
Art. 4
Prestazioni in favore dei lavoratori autonomi
e dei titolari di impresa individuale
1. L'indennita' prevista dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
agosto 2012, n. 122, e' riconosciuta ai collaboratori coordinati e
continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza
commerciale, ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di
attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma
obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto
sospendere l'attivita' a causa degli eventi sismici, laddove operino
esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti
prevalentemente, in uno dei Comuni compresi nell'allegato 1 del
medesimo decreto-legge.
2. La sospensione dell'attivita' deve emergere alla luce delle
ordinanze dei Sindaci o della Protezione civile volte ad impedire
l'accesso negli edifici o nelle aree ovvero delle perizie volte a
certificare i danni subiti dagli edifici o macchinari dei datori di
lavoro e imprenditori, di cui va allegata copia.
3. Nel caso degli agenti e rappresentanti la perizia allegata in
copia deve riguardare il committente principale, cio' risultando da
dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorieta' (ai
sensi del d.P.R. n. 445/2000) presentata dai medesimi.
4. L'indennita' una tantum e' pari a tre mensilita' dell'importo
mensile massimo previsto per le integrazioni salariali dall'articolo
unico, secondo comma, lettera a), della legge 13 agosto 1980, n. 427,
e successive modificazioni.
Art. 5
Limite e condizioni delle erogazioni
1. Le indennita' previste dall'art. 15, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogate con pagamento diretto
dell'Inps nei limiti di spesa complessivi individuati, per ciascuna
tipologia di provvidenze, dall'art. 15, comma 3, del citato
decreto-legge.
2. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa sopra richiamati, i
soggetti individuati agli articoli 3 e 4 presentano alle Regioni -
Assessorati al lavoro l'istanza per il riconoscimento dei benefici
ivi previsti entro 60 giorni dalla stipula della presente
convenzione.
3. Ove la richiesta di provvidenze superi le risorse a
disposizione, le prestazioni di cui agli articoli 3 e 4 saranno
proporzionalmente ridotte.
Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2013
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Giovannini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro registro n. 14, foglio n. 195
fonte: Gazzetta Ufficiale
Dottrina Per il Lavoro - www.dplmodena.it