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Min.Lavoro: ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi
È stato pubblicato, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2012, il Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 12 luglio 2012 con cui è stato fissato il
contingente - per l'anno 2012 - relativo all'ingresso in Italia di cittadini
extracomunitari per la partecipazione a corsi di formazione professionale o a
tirocini formativi.
In particolare, il decreto fissa in 5 mila unità le quote di ingresso per
svolgere in Italia tirocini formativi e destina altre 5 mila quote agli
stranieri che intendono fare ingresso in Italia per svolgere corsi di formazione
professionali organizzati da enti di formazione accreditati, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite
in patria. Le quote relative agli ingressi per tirocinio sono ripartite a
livello regionale, come da prospetto allegato al decreto.
Tali quote saranno disponibili, fino ad esaurimento, per tutto il 2012 e, nelle
more dell’adozione dell’annuale decreto, anche per i primi mesi del 2013. Non vi
è, pertanto, un rigido limite temporale per la presentazione delle domande di
ingresso.
DECRETO 12 luglio 2012
Determinazione del contingente annuale 2012, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi. (12A09843)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 27, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 286/1998, che, tra i casi particolari di ingresso
dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di "persone che
autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale
svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro
italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del
lavoro subordinato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero", come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, "Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";
Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in
attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
n. 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo
svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 22 marzo 2006 recante "Normativa nazionale e regionale in materia
di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non
appartenenti all'Unione Europea";
Visto l'art. 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel
territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti
previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono
frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti
di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 112/1998 - finalizzati al riconoscimento di una
qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze
acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui
all'art. 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 debbano
avvenire nell'ambito del contingente annuale;
Visto l'art. 44-bis, comma 6, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999, che prevede che con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza
permanente Stato-Regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga
determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a
frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, ovvero a svolgere
i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a);
Visto, altresi', che il medesimo art. 44-bis, comma 6, del D.P.R.
n. 394/1999 prevede, inoltre,che in caso di mancata pubblicazione
entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione
annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, nel secondo semestre dell'anno, puo' provvedere, in via
transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite
per l'anno precedente;
Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
dell'11 luglio 2011, che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi
dell'art. 44-bis, comma 6, del D.P.R. 394/1999 come modificato dal
D.P.R. 334/2004, e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2010,
a determinare il contingente per l'anno 2011, nel numero di 5.000
ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art.
44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati
a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera
a), del D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni;
Considerato che alla data del 30 giugno 2012 non e' stato ancora
pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di
cui all'art. 44-bis, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999;
Considerate le richieste, pervenute da alcune Regioni,
relativamente al contingente di ingressi per tirocini formativi di
cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 e
successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno 2012 il limite massimo di ingressi in Italia degli
stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del
visto di studio e' determinato, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
in:
a) 5000 unita' per la frequenza a corsi di formazione
professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a
24 mesi, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del D.P.R. n. 394/99,
organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme
dell'art. 142, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
b) 5.000 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e
d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo
1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale.
Art. 2
1. Le quote di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono ripartite
tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto verra' trasmesso al competente organo di
controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 12 luglio 2012
Il Ministro: Fornero
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 11, foglio n. 287
Allegato
Ripartizione alle Regioni e Province Autonome delle quote
d'ingresso per svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento da
parte di cittadini stranieri
---------------------------------------------------------|-----------
REGIONE | QUOTA
---------------------------------------------------------|-----------
ABRUZZO | 50
---------------------------------------------------------|-----------
BASILICATA | 30
---------------------------------------------------------|-----------
CALABRIA | 50
---------------------------------------------------------|-----------
CAMPANIA | 70
---------------------------------------------------------|-----------
EMILIA ROMAGNA | 800
---------------------------------------------------------|-----------
FRIULI VENEZIA-GIULIA | 400
---------------------------------------------------------|-----------
LAZIO | 300
---------------------------------------------------------|-----------
LIGURIA | 300
---------------------------------------------------------|-----------
LOMBARDIA | 800
---------------------------------------------------------|-----------
MARCHE | 300
---------------------------------------------------------|-----------
MOLISE | 30
---------------------------------------------------------|-----------
PIEMONTE | 400
---------------------------------------------------------|-----------
PUGLIA | 50
---------------------------------------------------------|-----------
SARDEGNA | 50
---------------------------------------------------------|-----------
SICILIA | 50
---------------------------------------------------------|-----------
TOSCANA | 400
---------------------------------------------------------|-----------
UMBRIA | 30
---------------------------------------------------------|-----------
VALLE D'AOSTA | 30
---------------------------------------------------------|-----------
VENETO | 800
---------------------------------------------------------|-----------
Provincia Autonoma di BOLZANO | 30
---------------------------------------------------------|-----------
Provincia Autonoma di TRENTO | 30
---------------------------------------------------------|-----------
TOTALE | 5000
---------------------------------------------------------|-----------
fonte: Ministero del Lavoro
DPL Modena - www.dplmodena.it