Min.Lavoro: numero di giornalisti in CIGS ammessi al pensionamento anticipato
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 agosto 2009, il Decreto Ministeriale del 24 luglio 2009 con il numero di unità ammissibili al beneficio del pensionamento anticipato, per i giornalisti dipendenti da aziende in CIGS.
Saranno 290 i giornalisti ammessi al beneficio del prepensionamento, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro. I requisiti per far parte degli ammessi al beneficio sono: 58 anni di età e almeno 18 anni di anzianità contributiva.
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DECRETO 24
luglio 2009 IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
«Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria»;
Visto, in particolare, il comma 1, lettera b), dell'art. 37 di cui
al capoverso precedente, come da ultimo modificato ed integrato
dall'art. 7-ter, comma 17, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con
il quale e' stata prevista la facolta', entro sessanta giorni
dall'ammissione al trattamento di CIGS, ovvero, nel periodo di
godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal
maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i
seguenti trattamenti: «per i giornalisti professionisti iscritti
all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani,
di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale,
limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede
di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di
ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale:
anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al
cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati
almeno diciotto anni di anzianita' contributiva, con integrazione a
carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal
secondo comma dell'art. 4 del regolamento adottato dall'INPGI e
approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995»;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e
formazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali;
Visto l'art. 19, comma 18-ter, lettera a), punto n. 2), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale ha inserito
il seguente comma 1-bis all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n.
416: «L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di
pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' posto a carico del
bilancio di Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.
Al compimento dell'eta' prevista per l'accesso al trattamento di
pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei
trattamenti di cui al primo periodo, l'onero conseguente e' posto a
carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di
pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del bilancio dello
Stato»;
Visto l'art. 19 di cui al capoverso precedente, comma 18-quater, in
base al quale «gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia
anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in
ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui
all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo
modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle
disponibilita' del fondo di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
presente decreto»;
Visto l'art. 41-bis, comma 7, del decreto-legge n. 207 del 30
dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del
27 febbraio 2009, con il quale si prevede quanto segue: «Per il
sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia
anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in
ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui
all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto
previsto dall'art. 19, commi 18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in
maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge
22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 10 milioni di euro a
decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro interessati dai
processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi
aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di
unita' da ammettere al beneficio con effetti finanziari
complessivamente superiori all'importo massimo di 20 milioni di euro
annui, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali
datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico
contributo aggiuntivo da versare all'Istituto Nazionale di Previdenza
dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell'onere
eccedentario»;
Vista la nota dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti
italiani (INPGI) n. 154 del 24 marzo 2009, con la quale, su richiesta
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
l'Istituto ha comunicato che «sulla base dello stanziamento pari a 20
milioni di euro, il numero dei prepensionamenti possibili ammonta a
circa 290 casi»;
Ritenuto, per quanto precede, di individuare, per l'anno 2009, in
290 il numero di unita' ammissibili al beneficio del
prepensionamento, ai sensi del citato art. 37 della legge n. 416 del
5 agosto 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a
carico del bilancio di Stato, nel limite massimo complessivo di 20
milioni di euro;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi della normativa indicata in premessa, e' individuato, per
l'anno 2009, in 290 il numero di unita' ammissibili al beneficio del
prepensionamento, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel limite
massimo complessivo di 20 milioni di euro annui, di cui 10 milioni di
euro annui a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28
gennaio 2009, n. 2, e 10 milioni di euro annui sul capitolo 2143
dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali.
Art. 2. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie di cui al precedente art. 1, l'INPGI e' tenuto a monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento. Art. 3.
In applicazione dell'art. 41-bis, comma 7, secondo periodo, del
decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, qualora i
datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o
riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani
comportanti complessivamente un numero di unita' da ammettere al
beneficio di cui al precedente art. 1, nell'anno 2009, superiore a
290 unita', ovvero l'onere complessivo superi l'importo massimo di 20
milioni di euro annui, con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si procedera' all'introduzione, su
proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, di uno specifico
contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro del settore, da
versare all'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani
(INPGI) per il finanziamento dell'onere eccedentario.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
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