Min.Istruzione: autorizzazione ad assumere personale docente a tempo indeterminato
Con la pubblicazione del D.P.R. 21 settembre 2011, nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011, viene concessa l'autorizzazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di trattenere in servizio dirigenti scolastici per l'anno 2011-2012, nonché ad assumere personale docente ed educativo e personale ATA a tempo indeterminato, a norma dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 2011
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a trattenere in servizio dirigenti scolastici per l'anno 2011-2012, nonche' ad assumere personale docente ed educativo e personale ATA a tempo indeterminato, a norma dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (11A16517)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 101, che prevede
l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, e successive modifiche e
variazioni, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di
competitivita' economica;
Visto l'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, come
modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del
2008, e dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010 in
cui si dispone che, per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 523 della legge n. 296 del 2006, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di
quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni
caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente;
Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni ed integrazioni, che, nell'elencare le
amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle
assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola;
Considerato che come gia' previsto in applicazione dell'art. 1,
comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto scuola
continua a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle
disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro
assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una
programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze
di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di
finanza pubblica perseguiti;
Vista la citata legge n. 244 del 2007, ed in particolare l'articolo
2, commi 411 e 412;
Visto il citato decreto-legge n. 112 del 2008, ed in particolare
l'art. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto l'art 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del 2010 il
quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione
degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, "fermo
il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da
7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i
trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni
possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta'
assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle
cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure
autorizzatorie";
Vista la nota del 20 aprile 2011 n. AOODGPER.3482, con la quale il
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca -
Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale
scolastico, Ufficio II, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere n.
429 dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di cui 414 richieste di
trattenimento in servizio, 10 riammissioni in servizio e l'immissione
in ruolo di 5 idonei, che hanno instaurato contenzioso, tuttora
pendente, e che probabilmente avra' esito favorevole nei confronti
degli stessi;
Vista la successiva nota del 5 maggio 2011, n. AOODGPER.3892, con
la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il
personale scolastico, Ufficio II, nel rappresentare la grave
situazione di difficolta' in cui versano le istituzioni scolastiche
per la notevole carenza di dirigenti scolastici, illustra il proprio
fabbisogno;
Considerato che sulla base dei dati forniti da parte degli Uffici
scolastici regionali alla citata Direzione generale del Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, risulta che i
posti dirigenziali vacanti e disponibili al 5 maggio 2011 sono
quantificati in n. 1.254 unita', depurati dalle istituzioni
scolastiche dimensionate fino all'anno scolastico 2010/2011 per un
totale di 430 istituti soppressi, a cui vanno aggiunti ulteriori 734
posti a seguito di cessazioni previste al 31 agosto 2011;
Preso atto che alle carenze di organico rappresentate si e' dovuto
sopperire mediante l'attribuzione di una notevole quantita' di
reggenze, atteso che il ricorso alla stessa comporta gravi
ripercussioni e pregiudizio alle attivita' degli istituti
interessati;
Tenuto conto che la richiesta di autorizzazione al trattenimento in
servizio dei dirigenti scolastici riguarda un solo anno scolastico,
in ragione dell'ipotesi auspicata dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca che, entro tale periodo, siano state
ultimate le prossime procedure concorsuali e possano essere assunti i
nuovi dirigenti scolastici;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - in data 13 giugno 2011, con la
quale e' stato trasmesso al Gabinetto del Ministero dell'economia e
delle finanze, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante l'autorizzazione ad assumere n. 429 dirigenti scolastici, al
fine di acquisire il prescritto parere;
Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'economia e delle
finanze, in data 27 luglio 2011, n. 18739 con la quale, alla luce dei
pareri della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio
legislativo - Economia resi, rispettivamente, con note prot. 81068
del 13 luglio 2011 e prot. ACG/19/RIFPA/9548 del 15 luglio 2011, il
medesimo Ministero esprime l'assenso all'autorizzazione ad assumere
limitatamente alla richiesta di trattenimento in servizio di n. 414
dirigenti scolastici per il solo anno scolastico 2011/2012;
Ritenuto di aderire al parere espresso dal Gabinetto del Ministero
dell'economia e delle Finanze e di procedere ad autorizzare il
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca al
trattenimento in servizio di n. 414 dirigenti scolastici per il solo
anno scolastico 2011/2012;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all'art. 9,
comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale
effettuare le immissioni in ruolo;
Visto in particolare l'art. 9, comma 17, del citato decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, che prevede, nel rispetto degli obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica, la definizione di un piano
triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale
docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei
posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative
cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di
riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008;
tanto al fine di garantire continuita' nella erogazione del servizio
scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di
certezza e stabilita' nella pianificazione degli organici della
scuola;
Vista la nota del 24 giugno 2011 n. AOODGPER.5266, con la quale il
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca -
Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale
scolastico, ha richiesto l'autorizzazione alla nomina in ruolo di
personale della scuola;
Visto il CCNL sottoscritto in data 4 agosto 2011, relativo al
personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del
decreto 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione in data 3 agosto 2011, in corso di perfezionamento,
che, in attuazione dell'art. 9, comma 17, del decreto legge n.70 del
2011, ed in esito alla richiamata specifica sessione negoziale,
definisce una programmazione triennale per l'assunzione a tempo
indeterminato di personale docente, educativo ed ATA per gli anni
scolastici compresi nel triennio 2011/2013, sulla base dei posti
vacanti e disponibili in ciascun anno, e che, per l'anno scolastico
2011/2012, prevede l'assunzione di 30.300 unita' di personale docente
ed educativo, di cui 10.000 a completamento della richiesta di
assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con
retrodatazione giuridica al medesimo anno e utilizzando per le
assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell'anno 2010/2011
e 36.000 unita' di personale ATA, da autorizzare con le procedure
previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Ritenuto che le assunzioni previste nel predetto piano sono
comprensive del contingente numerico di vincitori delle progressioni
verticali del personale ATA, da assumere eventualmente in esito alle
relative procedure, purche' bandite nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare dell'articolo 24 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
Considerato che il predetto piano assunzionale, che ricomprende,
oltre le predette progressioni verticali, anche il numero dei posti
oggetto della riserva e dell'accantonamento indicati nelle premesse
del citato decreto in data 3 agosto 2011, deve essere annualmente
verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si
dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio
in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
Ritenuto di dover autorizzare, per l'anno scolastico 2011/2012,
l'assunzione di 30.300 unita' di personale docente ed educativo, di
cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata
per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al
medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad
esaurimento vigenti nell' anno 2010/2011 e 36.000 unita' di personale
ATA, come previsto dal citato decreto del 3 agosto 2011, adottato su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Considerato che, come peraltro chiarito con circolare congiunta del
Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato in data 22 febbraio 2011, n. 11786,
per il personale del comparto Scuola si procede, in materia di
assunzioni, con le modalita' prescritte dall'art. 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come successivamente modificato
ed integrato;
Visto il citato articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 in materia di "Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica", e successive modificazioni, che prevede la
disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e dell'Economia e delle Finanze;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 1,
comma 1, lettera ii) da cui deriva che tutti gli atti per i quali e'
intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati
dal Presidente della Repubblica, salvo diversa disposizione di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 agosto 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato a trattenere in servizio, per il solo anno scolastico
2011/2012, le seguenti unita' di personale:
- n. 414 dirigenti scolastici.
Art. 2
Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2011/2012, ad assumere le seguenti
unita' di personale:
- 30.300 unita' di personale docente ed educativo, di cui 10.000 a
completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno
scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno e
utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti
nell'anno 2010/2011;
- 36.000 unita' di personale ATA comprensive del contingente
numerico di vincitori delle progressioni verticali, purche' bandite
nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'articolo
24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
Conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 1, foglio n. 242.
DPL Modena - www.dplmodena.it