APPALTO
D: Cosa è il contratto di appalto?
R: La definizione è fornita dall’art. 1655 c.c. laddove si afferma che è “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.
D: Come si distingue dalla somministrazione di lavoro?
R: Nel contratto di appalto l’appaltatore organizza i mezzi di produzione, ha un potere organizzativo nei confronti del personale utilizzato nell’appalto, assume il c.d. “rischio d’impresa”. Nella somministrazione, l’agenzia di lavoro autorizzata mette a disposizione dell’utilizzatore il personale nei confronti del quale quest’ultimo esercita un potere direttivo ed organizzativo.
D: Si può ancora parlare di appalto interno od esterno al ciclo produttivo?
R: La legge n. 1369/1960 ne parlava esplicitamente, ricollegandovi determinate conseguenze. Ora, questa distinzione non c’è più.
D: Le nuove disposizioni confermano la parità di trattamento tra dipendenti dell’impresa appaltante e dipendenti dell’appaltatore?
R: L’art. 3 della legge n. 1369/1960 affermava la solidarietà tra gli stessi finalizzata “a corrispondere ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai dipendenti dell’appaltante”. Ora, questa disposizione non risulta richiamata: tuttavia, non è da escludere che tale obbligo (con la relativa cogenza) possa essere individuato in qualche contratto collettivo applicato presso l’impresa appaltante.
D: Le nuove disposizioni, contenute nell’art. 29 del D. L.vo n. 276/2003, prevedono forme di solidarietà tra appaltante ed appaltatore relativamente agli obblighi nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo?
R: Essa (comma 2) è esplicitata per l’appalto di servizi: C’è solidarietà nella corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, entro il limite di un anno dalla data di cessazione dell’appalto.
D: C’è solidarietà nell’appalto di opere?
R: La norma non ne parla esplicitamente, quindi, si ritiene applicabile, in mancanza di altre diverse indicazioni, l’art. 1676 c.c. laddove si afferma che “coloro i quali, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o prestare il servizio, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”
D: In caso di cambio di appalto occorre seguire la procedura del trasferimento di azienda?
R: Il comma 3 lo esclude esplicitamente riferendosi a tutte quelle situazioni (es. pulizie, ristorazione, ecc.) ove c’è un subentro di un’impresa ad un’altra nella gestione dell’appalto.
D: In che rapporto si pone la nuova disciplina con il contratto di sub – fornitura disciplinato dalla legge n. 192/1998?
R: Il contratto di sub – fornitura nacque con lo scopo di normare i rapporti tra due imprenditori nell’ambito delle loro attività tipiche, cosa che presuppone una organizzazione del sub – fornitore il quale si impegna, per conto del committente, ad effettuare lavorazioni su prodotti semi lavorati o su materie prime o si impegna a fornire prodotti o servizi destinati ad essere incorporati od utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente.
D: Che cos’è l’appalto genuino?
R: L’art. 84 del D. L.vo n. 276/2003 prevede che un appalto sia “ab initio” che nel corso del suo svolgimento possa essere certificato da uno degli organi previsti dall’art. 76. Tale procedura, al momento, non è ancora operativa atteso che dovranno, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, essere individuate le commissioni che dovranno operare presso gli organismi di certificazioni, dovranno essere elaborati i modulari ed i c.d. “codici di buone pratiche”ed indici presuntivi in materia di interposizione illecita ed appalto genuino i quali tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione e dell’assunzione effettiva del rischio tipico d’impresa da parte dell’appaltatore.