Nullità del contratto di lavoro nella Pubblica Amministrazione
Con sentenza n. 17464 del 18 novembre 2003, la Cassazione ha affermato che, allorquando si è in presenza dell’annullamento del provvedimento amministrativo in base al quale è stato, successivamente, stipulato un contratto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, il contratto stesso è nullo per mancanza del presupposto. La Corte continua affermando che il connubio tra regole pubblicistiche (le assunzioni nel Pubblico Impiego debbono avvenire nel rispetto del dettato fissato dall’art. 97 della Costituzione) e regole privatistiche (contratto individuale di lavoro) comporta che la violazione delle prime (es. per carenza di procedure selettive) causa un vizio insanabile nel rapporto.
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