Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza
Con sentenza n. 13329 del 26 ottobre 2001, la Cassazione ha affrontato il problema dello svolgimento di un’attività lavorativa alle dipendenze di un’impresa in concorrenza con il datore di lavoro. Essa ha affermato che il divieto imposto dall’art. 2105 c.c. sotto il profilo della trattazione di affari per conto terzi in concorrenza con l’imprenditore si configura nel caso in cui esso consista in prestazioni di notevole autonomia e discrezionalità, dal momento che solo soggetti in possesso di una certa qualificazione al di fuori della ipotesi di divulgazione di notizie riservate e di metodi di lavoro particolari possono porre in essere quella concorrenza che il Legislatore ha voluto reprimere.
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