Rapporto di lavoro del massaggiatore in una società sportiva
 

Con sentenza n. 9551/2008 la Cassazione ha affermato che al massaggiatore di una società sportiva non trova applicazione la legge n. 91/1981 che regola, invece, i rapporti degli atleti e degli allenatori. La Suprema Corte ritiene che la norma “de quo” sia speciale, con alcune norme peggiorative rispetto all’impianto generale previsto per tutti i rapporti di lavoro subordinato e, conseguentemente, è opportuno seguire l’elencazione tassativa che, appunto, non contempla tra i destinatari i massaggiatori.

 

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