Controversie di lavoro nella P.A.: la definizione delle competenze
Con due ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione è stato affrontato e risolto il problema della competenza cognitiva in ordine ai ricorsi relativi alle procedure concorsuali. Le decisioni della Suprema Corte hanno, in certo senso, effetto anche sulla attività dei collegi di conciliazione del pubblico impiego costituiti presso le Direzioni provinciali del Lavoro (tentativo obbligatorio da espletarsi nei 90 giorni successivi alla presentazione dell’istanza), relativamente alla ipotesi in cui è sancita la competenza del giudice ordinario. Con l’ordinanza n. 14529 del 29 settembre 2003 è stato affermato che appartiene alla cognizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo il ricorso avverso la scelta operata da un datore di lavoro pubblico di utilizzare una graduatoria concorsuale soltanto per l’accesso dall’esterno e non anche per quello dall’interno. Nel caso di specie non si è contestato il c.d. “scorrimento” della graduatoria ma il fatto che, una volta concluse le procedure concorsuali, la Pubblica Amministrazione pur avendo previsto una riserva per gli interni, non abbia poi attinto a tale serbatoio. Con l’ordinanza n. 15403 del 15 ottobre 2003 è stato, invece, affermato che la cognizione sulle fasi concorsuali (bando, domande di partecipazione, selezione e approvazione della graduatoria) è di competenza del giudice amministrativo (art. 36, comma 2, D.L.vo n. 165/2001).
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