Imponibilità contributiva sulla quattordicesima mensilità e indennità "una tantum"

 

Con sentenza n. 11199 del 29 luglio 2002, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio secondo il quale l’importo della retribuzione da assumere a base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto "con esclusiva incidenza  sul rapporto previdenziale "dall’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 della Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo a quando a detti contratti si ricorre "con incidenza sul distinto rapporto di lavoro" ai fini della determinazione della giusta retribuzione. Da ciò discende che emolumenti come la quattordicesima mensilità e l’indennità "una tantum" , previste dai contratti collettivi nazionali, si valutano nella base imponibile sulla quale sono commisurate le aliquote contributive, mentre sarà escluso l’emolumento quale il "terzo elemento" contemplato dal contratto integrativo provinciale.

 

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