Omissioni contributive ed omesso pagamento nel termine trimestrale

 

Con sentenza n. 1871 del 21 gennaio 2011, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è reato omissivo istantaneo che si consuma alla scadenza del termine concesso dalla legge per il versamento e, quindi, una volta eseguite regolarmente la notifica al debitore del verbale di contestazione e la diffida ad adempiere nel termine di tre mesi, soltanto l’intero e tempestivo pagamento del debito contributivo consente di ottenere l’effetto estintivo del reato, essendo irrilevante il motivo dell’omesso pagamento, né rileva che le somme che costituiscono il provento del reato siano rimaste nella cassa della società, essendo a suo tempo obbligo del debitore provvedere al versamento delle stesse all’INPS.

 

stampa la notizia       chiudi                                

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it