Reato di omessa fornitura di notizie all'ispettore del lavoro

 

Con sentenza n. 2692 del 23 gennaio 2012, la terza sezione penale della Cassazione ha osservato che il reato previsto dall'articolo 4, ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, come modificato dall'articolo 28 del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, prevede la condotta del datore di lavoro che, su richiesta dell'ispettorato del lavoro di fornire notizie, le fornisca o le dia errate od incomplete. "Il reato si perfeziona alla scadenza del momento in cui le informazioni avrebbero dovuto esser date e permane fin quando sussiste tale condotta omissiva". 

 

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