Omissioni contributive: reato istantaneo e continuazione
Con sentenza n. 29275 dell’11 luglio 2003, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che l’art. 2 della legge n. 638/1983, nel punire il datore di lavoro che abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni di lavoratori dipendenti, contempla un reato omissivo istantaneo, che si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento delle ritenute, con la conseguenza che ogni mancato versamento costituisce una autonoma fattispecie criminosa, eventualmente collegabile alle altre sotto il vincolo della continuazione.
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