Dimissioni anticipate e periodo minimo
Con sentenza n. 17817 del 7 settembre 2005, la Cassazione ha affermato che il lavoratore subordinato può disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, per cui non contrasta con alcun principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui vengono previsti limiti all'esercizio di detta facoltà, fissandosi a carico del lavoratore un obbligo di risarcimento per l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo minimo.
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it