Dimissioni per causa di matrimonio e indennitą di disoccupazione
 

Con sentenza n. 25 del 4 gennaio 2007, la Cassazione ha affermato che non spetta la indennitą di disoccupazione al lavoratore che abbandona l'azienda in occasione del matrimonio nel caso in cui lo stesso non abbia provveduto a confermate le dimissioni presentate nel periodo compreso tra le pubblicazioni e l'anno successivo al matrimonio davanti alla Direzione provinciale del lavoro in quanto, in questo caso, le stesse sono nulle e il lavoratore doveva proseguire la propria attivitą.

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