Incentivo all'esodo e tassazione
Con sentenza n. 6516 del 23 marzo 2006, la Cassazione ha affermato che l'erogazione corrisposta in occasione della cessazione anticapata del rapporto ad integrazione del TFR costituisce una vera e propria controprestazione, la cui funzione è quella di ottenere il consenso del dipendente alla risoluzione anticipata del rapporto. Il pagamento di questa somma, quindi, integrando il TFR, non rientra tra le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti di cui all'art. 48, comma 2, lett. f) del DPR 917/86, bensì tra le varie indennità erogabili a causa e in dipendenza dell'impiego e, come tale, è da ritenersi imponibile ai sensi dell'art. 48 del citato DPR. Di conseguenza questo incentivo non può essere considerato equivalente ad un sussidio per i lavoratori costretti a rinunciare, per cause non dipendenti da Loro stessi né dal datore di lavoro, a perdere il posto, oppure ad una sorta di risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale, ma deve essere conteggiato interamente ai fini IRPEF come reddito imponibile.
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