Estinzione del rapporto annullamento delle dimissioni
Con sentenza n. 7485 del 14 maggio 2003 la Cassazione ha affermato che ai fini dell’annullamento delle dimissioni non è necessaria la totale privazione delle facoltà volitive ed intellettive ma è sufficiente che tali facoltà risultino diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell’atto e la formazione di una volontà cosciente.
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