Risoluzione del rapporto di lavoro

Con sentenza n. 8102 del 4 giugno 2002, la Cassazione ha affermato che il rapporto di lavoro può risolversi, oltrechè mediante gli atti unilaterali di recesso di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c., per mezzo di negozi bilaterali riconducibili alla previsione di cui all’art. 1372, comma 1, c.c. (scioglimento del contratto per mutuo consenso). L’accertamento della risoluzione consensuale del rapporto costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivato.

 

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