Arbitrati per lavoro dipendente e regole procedurali
Con sentenza n. 19182 del 19 agosto 2013 la Cassazione, rinviando al giudice di appello la decisione sul c.d. "lodo Pandev" che aveva visto contrapposto il giocatore alla S.S. Lazio, ha sottolineato le differenze tra gli arbitrati rituali e quelli irrituali, affermando che tra questi ultimi rientrano sia le clausole compromissorie come quelle delle Federazioni sportive, ma anche tutte le controversie in materia di lavoro previste sia dalla legge che dai contratti collettivi e le vertenze relative alle sanzioni disciplinari irrogate ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. Ciò ha effetto, soprattutto, sul regime di impugnazione sui termini di notifica “che decorrono dalla notificazione del lodo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione del lodo integrale” effettuata dagli stessi arbitri, pur se avvenuta attraverso l’ufficiale giudiziario. La Suprema Corte afferma che nel lavoro dipendente privato che l’esecutività può verificarsi soltanto se il lodo è stato accettato dalle parti in forma scritta o è stata rigettato dal Tribunale il ricorso con il quale è stato impugnato. La Cassazione, infine ricorda che con l’arbitrato irrituale le parti intendono affidare all’arbitro o agli arbitri la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, riconducibile alla volontà delle parti stesse.
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