Demansionamento e danno non patrimoniale

Con sentenza n. 10157 del 26 maggio 2004, la Cassazione ha affermato, in forza di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 C.C., che il danno patrimoniale è comprensivo del danno biologico (inteso come lesione dell'integrità psico-fisica della persona secondo canoni medici), del danno morale (inteso come sofferenza psitica e patema d'animo) e della lesione di interessi costituzionalmente protetti. Nel vigente assetto dell'ordinamento nel quale assume posizione preminente la Costituzione, che all'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e che non sia correlato alla qualifica di reato del fatto illecito ex art. 185 C.P. Unica possibile forma di liquidazione del danno privo delle caratteristiche della patrimonialità, è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico.

 

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