Indennità di mobilità e luogo di lavoro
Con sentenza n. 11326 del 30 maggio 2005, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno affermato che “ai fini dell’insorgenza del diritto al beneficio
previsto dall’art. 7, comma 2, della legge n. 223/1991 (consistente
nell’incremento della durata dell’indennità di mobilità nelle aree di cui al
T.U. n. 218/1978) diventa determinante la circostanza che in una delle zone
svantaggiate …….l’impresa abbia scelto di organizzare stabilmente la prestazione
lavorativa di alcuni (o, al limite, anche di uno solo) dei suoi dipendenti, in
funzione del raggiungimento dei propri obiettivi di produzione, così da dover
identificare in tali aree il luogo permanente di lavoro, inteso, nel quadro
regolativi generale della norma di cui all’art. 1182 c.c., come ambito
territoriale entro il quale la prestazione lavorativa a suo tempo dedotta in
contratto doveva essere eseguita; mentre sono da ritenere irrilevanti, in quella
stessa logica, altri riferimenti, come il luogo di assunzione o quello in cui ha
sede legale l’impresa o, quello, infine, in cui è stata aperta la procedura di
mobilità”.
Vale la pena di ricordare come l’art. 7 della legge n. 223/1991 preveda, in via
generale (comma 1), che i lavoratori collocati in mobilità a seguito di
procedura collettiva di riduzione di personale (imprese con oltre 15
dipendenti), abbiano diritto ad un’indennità per un periodo massimo di 12 mesi,
elevato a 24 se hanno compiuto i 40 anni ed a 36 se hanno più di 50 anni. Essa è
per, i primi 12 mesi, pari al 100% del trattamento di CIGS che hanno percepito o
che sarebbe spettato loro nel periodo immediatamente precedente la risoluzione
del rapporto, e dell’80% dal 13^ al 36^ mese. Invece, nelle aree comprese nei
territori individuati dal DPR n. 218/1978 l’indennità di mobilità viene
corrisposta per 24 mesi, elevati a 36 se gli interessati hanno compiuto i 40
anni ed a 48 se di età superiore a 50 anni. L’importo è per i primi 12 mesi pari
al 100% del trattamento di CIGS, mentre dal 13^ al 48^ scende all’80%.
L’indennità di mobilità (comma 3) è adeguata, con effetto Dal 1° gennaio diu
ciascun anno, in misura pari all’aumento dell’indennità di contingenza per i
lavoratori dipendenti: essa non può essere corrisposta (comma 4) per un periodo
superiore all’anzianità maturata dal lavoratore presso l’impresa che ha attivato
la procedura di riduzione di personale.
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