Indennità di mobilità e luogo di lavoro

 

Con sentenza n. 11326 del 30 maggio 2005, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “ai fini dell’insorgenza del diritto al beneficio previsto dall’art. 7, comma 2, della legge n. 223/1991 (consistente nell’incremento della durata dell’indennità di mobilità nelle aree di cui al T.U. n. 218/1978) diventa determinante la circostanza che in una delle zone svantaggiate …….l’impresa abbia scelto di organizzare stabilmente la prestazione lavorativa di alcuni (o, al limite, anche di uno solo) dei suoi dipendenti, in funzione del raggiungimento dei propri obiettivi di produzione, così da dover identificare in tali aree il luogo permanente di lavoro, inteso, nel quadro regolativi generale della norma di cui all’art. 1182 c.c., come ambito territoriale entro il quale la prestazione lavorativa a suo tempo dedotta in contratto doveva essere eseguita; mentre sono da ritenere irrilevanti, in quella stessa logica, altri riferimenti, come il luogo di assunzione o quello in cui ha sede legale l’impresa o, quello, infine, in cui è stata aperta la procedura di mobilità”.
Vale la pena di ricordare come l’art. 7 della legge n. 223/1991 preveda, in via generale (comma 1), che i lavoratori collocati in mobilità a seguito di procedura collettiva di riduzione di personale (imprese con oltre 15 dipendenti), abbiano diritto ad un’indennità per un periodo massimo di 12 mesi, elevato a 24 se hanno compiuto i 40 anni ed a 36 se hanno più di 50 anni. Essa è per, i primi 12 mesi, pari al 100% del trattamento di CIGS che hanno percepito o che sarebbe spettato loro nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto, e dell’80% dal 13^ al 36^ mese. Invece, nelle aree comprese nei territori individuati dal DPR n. 218/1978 l’indennità di mobilità viene corrisposta per 24 mesi, elevati a 36 se gli interessati hanno compiuto i 40 anni ed a 48 se di età superiore a 50 anni. L’importo è per i primi 12 mesi pari al 100% del trattamento di CIGS, mentre dal 13^ al 48^ scende all’80%.
L’indennità di mobilità (comma 3) è adeguata, con effetto Dal 1° gennaio diu ciascun anno, in misura pari all’aumento dell’indennità di contingenza per i lavoratori dipendenti: essa non può essere corrisposta (comma 4) per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore presso l’impresa che ha attivato la procedura di riduzione di personale.

 

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