Indennità di mobilità e lavoro autonomo
Con sentenza n. 11539 del 25 luglio 2003, la Cassazione è intervenuta sull’art. 7 della legge n. 223/1991 che disciplina la corresponsione anticipata di tutta l’indennità di mobilità nel caso in cui un lavoratore interessato licenziato per riduzione di personale intenda svolgere un’attività di lavoro autonomo. La Suprema Corte ha osservato che la corresponsione, in un’unica soluzione, si ha anche allorquando il lavoratore era dipendente a tempo parziale e già svolgeva nel tempo residuo altra attività di lavoro autonomo. Nulla vieta che allo stesso, anche se l’attività era già iniziata, sia corrisposta (chiaramente “pro quota” in relazione alla sua attività subordinata) l’indennità di mobilità con le modalità previste dall’art. 7 della legge n. 223/1991.
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