Indennità di mobilità: procedura per il godimento
Con sentenza n. 17389 del 6 dicembre 2002, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che per ottenere l’indennità di mobilità è necessario presentare la domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte ha, in sostanza, ritenuto applicabile anche all’indennità di mobilità il termine di decadenza fissato per l’indennità di disoccupazione dall’art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935.
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