Indennità di mobilità e ripetizione di indebito

 

Con sentenza n. 28517 del 1° dicembre 2008, la Cassazione ha affermato che in caso di restituzione all’INPS dell’indennità di mobilità indebitamente percepita, il lavoratore non ha diritto ad alcuna riduzione ex art. 1,comma 260, della legge n. 662/1996, in quanto la stessa riguarda soltanto le prestazioni pensionistiche e non è possibile, in via analogica, allargare il campo di applicazione.

 

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