Indennità di mobilità e lavoro autonomo

 

Con sentenza n. 6463 del 1° aprile 2004, la Cassazione ha affermato che il lavoratore in mobilità che svolga lavoro autonomo conserva il diritto alla iscrizione nella lista di mobilità e conserva, ugualmente, il diritto all'indennità di mobilità. Tuttavia, poiché l'indennità di mobilità ha la funzione di contrastare la situazione di mancanza di reddito conseguente alla perdita dell'occupazione, lo svolgimento dell'attività lavorativa ha lo stesso effetto di alleviare la situazione di difficoltà del lavoratore fino al punto in cui la copertura previdenziale obbligatoria risulterebbe eccedente ai fini della sicurezza sociale. L'individuazione di tale soglia marginale di intervento è, tuttavia, rimessa alla discrezionalità del legislatore.

 

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